La detenzione separata di stupefacenti avariati, scaduti, ecc. – QUESITO

Secondo un funzionario della A.S.L., la farmacia sarebbe obbligata a
conservare gli stupefacenti scaduti in un armadio distinto e separato da
quello in cui sono conservati gli altri medicinali guasti, imperfetti o
scaduti. E’ vero?

I farmacisti sanno praticamente da sempre che, per evitare di incorrere
nell’insidioso (quanto spesso dibattuto) reato previsto dall’art. 443 c.p.,
la farmacia è tenuta a rimuovere i medicinali guasti, imperfetti o scaduti
dagli scaffali – ubicati sia nello spazio destinato alla vendita che negli
altri locali – e riporli in appositi contenitori contrassegnati con una
specifica dicitura del tipo “in attesa di distruzione – prodotto non
destinato alla vendita”, che deve comunque essere tale da escluderne
inequivocabilmente qualsiasi finalità di vendita e segnalarne
inequivocabilmente la destinazione a smaltimento (l’art. 443, infatti,
punisce non soltanto chi “pone in commercio o somministra medicinali guasti
o imperfetti” ma anche chi semplicemente li “detiene per il commercio,
ecc.”).

Ora, è vero che, per quanto riguarda gli stupefacenti “guasti o
imperfetti” (tra i quali appunto, salve rarissime fattispecie, la
giurisprudenza include anche quelli soltanto “scaduti”), non pare sia
configurabile un preciso obbligo di detenzione distinto da quello relativo
agli altri medicinali, e però l’assetto normativo riguardante la
“tracciabilità”, l’acquisto, la detenzione e la vendita di questa categoria
di farmaci, e anche il quadro delle responsabilità che dal sistema derivano
in capo al farmacista nel corso della vita degli stupefacenti, sembra
impongano una loro detenzione appunto distinta dal resto dei medicinali
vendibili in farmacia, quantomeno come obbligo strumentale e propedeutico,
per così dire, alla corretta assunzione di tali responsabilità.

Riteniamo, quindi, sia opportuno conservare distintamente questi medicinali
anche nella fase di smaltimento/distruzione di quelli avariati o scaduti,
non foss’altro per un immediato riscontro con le risultanze degli appositi
registri in caso evidentemente di verifica.
(roberto santori)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!