Una “non farmacia comunale” sottratta al concorso straordinario – QUESITO

Una farmacia istituita nel 2006 fu prelazionata dal Comune che ne ha
assunto la titolarità senza però preoccuparsi mai di aprirla; vorrei sapere
se questa farmacia deve ora essere messa a concorso, come noi vorremmo,
insieme all’altra istituita quest’anno.

L’intervenuto esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune della
sede di nuova istituzione indicata nel quesito, per di più seguito
dall’assunzione della titolarità dell’esercizio (anche se dubitiamo che
possa essere stato rilasciato – e da chi poi? – un provvedimento di
autorizzazione per una farmacia in ordine alla quale non siano stati
neppure indicati i locali e dunque mai… venuta in essere), ha impedito di
per sé l’insorgere della vacanza per tale sede, che perciò non potrà essere
ora inserita nel concorso straordinario che nella Sua regione dovrebbe
essere bandito da un giorno all’altro.

Non è peraltro previsto nel sistema uno specifico termine entro il quale il
Comune, a pena di una qualche conseguenza, deve aprire una farmacia
“prelazionata”, anche se parrebbe doversi estendere anche alle farmacie
pubbliche l’applicazione dell’art. 9 del DPR 1275/71 che impone agli
assegnatari per concorso (di farmacie private) una serie di adempimenti –
tra i quali, in particolare, “indicare gli estremi del locale dove sarà
aperto l’esercizio” – la cui inosservanza “equivale a rinunzia
all’assegnazione” .

Sta di fatto, però, che assistiamo da oltre 40 anni alla prelazione di
sedi farmaceutiche attivate magari dopo qualche lustro, o non attivate
affatto come è il caso paradossale del comune capitolino.

Perentori, per l’amministrazione municipale, sono soltanto i termini per
l’esercizio del diritto di prelazione, rispettati i quali si entra però in
una coltre di nebbia praticamente inestricabile, come è vero che, perlomeno
a nostra memoria, non più di due o tre volte un Comune è stato dichiarato
decaduto – per inerzia – dal diritto di prelazione pur formalmente e
tempestivamente esercitato, o addirittura dalla titolarità (di farmacie
appunto “prelazionate” ma poi non aperte al pubblico) che illegittimamente
gli sia stata conferita o si sia “autoconferita”.

Del resto è veramente difficile – specie nel quadro del monumentale
conflitto di interessi accentuato, come sappiamo bene, dalla Riforma-Monti
– pensare a un provvedimento di… “autodecadenza”.

Tornando comunque al quesito, le cose stanno come detto all’inizio.

(gustavo bacigalupo)

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