Dal redditometro non si scappa

L’Agenzia delle Entrate ha “buon gioco” nell’accertare un maggior reddito
(definito “sintetico”) determinato sulla base del tenore di vita del
contribuente, perché nei fatti si deve limitare a utilizzare le tabelle
approvate con appositi decreti ministeriali che indicano infatti un
coefficiente moltiplicatore da applicare alle spese annualmente sostenute
per il mantenimento di beni, come ad esempio immobili, auto, colf, ecc.

E spetta poi, come noto, proprio al contribuente “provare” che quelle spese
non rappresentano un indice di maggiore capacità contributiva.

E’ quanto sostiene anche – ecco il problema – una recente sentenza della
Cassazione, ribadendo peraltro un orientamento consolidato, secondo il
quale è “a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito
presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura
inferiore”.

In attesa della pubblicazione del “nuovo” redditometro – che, giova
ricordarlo, contiene circa cento voci di spesa indicative di capacità
contributiva e che avrà per di più efficacia a decorrere addirittura (!)
dal periodo d’imposta 2009 – sarà quindi opportuno porre attenzione anche
al “comportamento di tutti i giorni”, perché in sede di Mod. Unico dovremo
“necessariamente” tener presente che il reddito dichiarato dovrà
giustificare appunto il nostro tenore di vita.

(stefano lucidi)

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