I pagamenti della PA dal 1° gennaio 2013 e la certificazione dei suoi
debiti nei confronti delle imprese

Tra breve dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto
legislativo che, nel recepire una direttiva della UE e in applicazione di
una disposizione contenuta nel provvedimento sullo “Statuto dell’impresa”,
prevede l’obbligo per la pubblica amministrazione – dal 1° gennaio 2013 –
di saldare i propri fornitori entro trenta giorni dalla ricezione della
fattura o dal ricevimento delle merci e/o dalla data di prestazione dei
servizi, indipendentemente da una preventiva “messa in mora”.

Tale termine può essere portato a sessanta giorni per alcune strutture
pubbliche come (neppure a dirlo) Asl e ospedali.

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi moratori
determinati applicando una maggiorazione di otto punti al tasso fissato
dalla BCE: è il c.d. “interesse europeo”.

Le nuove norme potranno applicarsi anche nei rapporti tra privati, i quali
tuttavia potranno evidentemente convenire pur sempre di disciplinarli in
termini diversi, e però soltanto in forma scritta e fermo che in ogni caso
l’eventuale diversa disciplina pattizia non dovrà risultare “iniqua” per il
creditore.

Quest’ultimo avrà diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il
recupero dei crediti senza che anche qui sia necessaria la costituzione in
mora.

La prassi saprà dirci se finalmente le farmacie “soffriranno” di meno,
vedendo una volta per tutte risolto l’annoso problema del ritardo nei
pagamenti delle forniture SSN.

Novità comunque anche in tema di certificazione del credito dell’impresa
nei confronti della p.a., perché quest’ultima – per effetto del d.m.
Economia del 24/9/2012, pubblicato nella G.U. soltanto venerdì scorso – è
ora tenuta a certificare l’esistenza del credito dell’impresa non più entro
60, ma entro 30 giorni dalla richiesta.

Prescindendo dai rapporti con Credifarma o altri istituti finanziari,
dunque, anche questa accelerata certificazione dei crediti della farmacia
nei confronti del SSN non è di poco conto, consentendo l’acquisizione di un
titolo che conferisce comunque robustezza al credito, se non altro
rendendolo subito certo, liquido ed esigibile, quindi più facilmente (e
meno onerosamente) oggetto di cessioni, anticipazioni, ecc.

(Studio Associato)

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