Anche il “privato consumatore”, ove indebitato, può accedere ad un
concordato con i creditori
Lo schema del secondo decreto Sviluppo (peraltro, come noto, oggetto in
questo momento di grandi dibattiti) prevede la possibilità per il privato
consumatore, che non ha provocato intenzionalmente il proprio dissesto
familiare, di accedere ad un procedimento che consenta di “esdebitarsi”,
concordando cioè con i creditori le misure e le modalità di pagamento dei
propri debiti.
Non tutti potranno naturalmente avvalersi di tale opportunità, ma soltanto
chi sarà ritenuto “meritevole” a seguito di un procedimento anche
giudiziario sulla persona dell’interessato che dovrà individuare la cause
dell’indebitamento e l’assenza di qualsiasi condotta preordinata ad evitare
pagamenti dei creditori, o a creare colposamente il sovraindebitamento.
La procedura si introduce con un’istanza, prosegue con un controllo del
giudice e termina con l’accordo con i creditori.
La presentazione dell’istanza blocca le azioni esecutive e la maturazione
di ulteriori interessi.
Saranno dovuti comunque per intero i crediti tributari e previdenziali, ed
è previsto che il consumatore ceda comunque tutti i suoi beni affinché
possano essere venduti e il ricavato destinato ai creditori.
Questa forma di “liquidazione” comprende inoltre anche tutti i beni
sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda,
cosicché il creditore potrà far conto anche sul possibile patrimonio
futuro.
I dubbi sull’effettiva “appetibilità” del nuovo istituto sono parecchi, sia
sotto il profilo del debitore che del creditore e soltanto la pratica
permetterà di trarne giudizi attendibili.
(Studio Associato)
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