Deducibili le spese di trasferta dei dipendenti anche senza una formale
lettera di incarico
La Corte di Cassazione (sentenza n. 9333 dell’8/6/2012), confermando
peraltro un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha riaffermato
che al fine di documentare l’inerenza con l’attività dell’impresa – e,
quindi, la deducibilità – delle spese sostenute in trasferta dal dipendente
per conto del datore di lavoro, e da questi successivamente rimborsate, il
relativo incarico non debba essere necessariamente conferito per iscritto.
A ben vedere, è sufficiente – ma simile conclusione aveva già raggiunto in
passato l’Amministrazione finanziaria in un chiarimento reso nel corso di
Telefisco 98 – che tutta la documentazione di spesa inerente alla trasferta
sia collegata in termini spazio-temporali ai luoghi di partenza e di arrivo
e, naturalmente, al dipendente che ha operato il viaggio.
Infatti, una lettera di incarico scritta non garantisce di per sé
l’inerenza delle spese sostenute dal dipendente in occasione della
trasferta più di quanto non faccia la documentazione relativa alle spese
stesse.
Quello che non può mancare invece, ai fini della deduzione degli oneri
sostenuti, è proprio la famosa nota spese, compilata e sottoscritta dal
dipendente per ottenere appunto il rimborso c.d. “a piè di lista” dal suo
datore di lavoro, con il dettaglio analitico delle spese sostenute e con
allegati tutti i giustificativi, anche se in forma anonima (ad esempio
scontrini fiscali e biglietti di viaggio non nominativi, e quindi non
necessariamente fatture intestate al dipendente).
In definitiva, sul piano fiscale, resta imprescindibile proprio questo
documento (la nota spese), o, meglio, la sua corretta compilazione nonché
l’integrale allegazione di tutti i giustificativi, e quindi, come
ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte, di una formale lettera di
incarico si può tranquillamente fare a meno.
(stefano civitareale)
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