La non imponibilità ad irap della plusvalenza da cessione della farmacia –
QUESITO
Sto per cedere la farmacia e vorrei sapere se la famosa plusvalenza che ne
ricaverò sarà tassabile anche ai fini irap.
Le plusvalenze derivanti da trasferimenti d’azienda – e quindi anche di una
farmacia – non sono imponibili ai fini irap in nessun caso, perché non
espressamente menzionate tra le componenti positive di reddito che
concorrono a formare la base imponibile secondo l’art. 5-bis del D.Lgs.
446/1997.
Alla stessa conclusione deve del resto pervenirsi anche quando la farmacia
abbia optato per la determinazione dell’imposta secondo le regole proprie
delle società di capitali di cui all’art. 5 dello stesso decreto, dato che
le plusvalenze in questione sarebbero pur sempre classificabili – secondo i
principi contabili (OIC 12) – tra i proventi straordinari di cui alla voce
E-20 del conto economico e pertanto parimenti non concorrerebbero alla
determinazione del valore della produzione netta.
(fernando marinelli)
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