La Cassazione sul “controllo a distanza” dei lavoratori

In tema di controllo a distanza dei lavoratori, le garanzie procedurali
imposte dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70) valgono
anche per i c.d. “controlli difensivi”, intendendosi per tali quelli
diretti ad accertare eventuali comportamenti illeciti dei lavoratori, solo
quando, però, essi riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni
connesse anche indirettamente al rapporto di lavoro, e non, ad esempio, la
tutela di beni estranei al rapporto stesso.

In tal senso, la Sez. Lavoro della Corte di Cassazione (sent. n. 16622 del
01/10/2012) ha ora accolto il ricorso di un lavoratore di call center,
licenziato perché sorpreso – mediante un sistema di rilevamento – a operare
telefonate troppo brevi per poter effettivamente interloquire
telefonicamente con gli utenti.

In sostanza, attraverso questo sistema “di filtraggio” delle telefonate
sarebbe emerso l’inadempimento contrattuale del dipendente ma – ecco il
punto – le informazioni raccolte non avrebbero potuto essere utilizzate per
provarlo dato che, come accennato, il sistema di rilevazione delle
telefonate, pur impiantato per esigenze organizzative o produttive e non
per il controllo a distanza dell’attività lavorativa, è finito con
“l’intrufolarsi” nella sfera delle prestazioni lavorative del lavoratore
facendo quindi scattare la tutela prevista dal citato art. 4.

Come si vede, è un precedente che può riguardare qualsiasi rapporto di
lavoro.

(andrea piferi)

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