L’inutilità a fini concorsuali del conferimento in extremis della
farmacia in società – QUESITO

Sono titolare di farmacia e quindi non posso attualmente concorrere; il mio
commercialista mi ha suggerito di conferire la farmacia in società con mia
moglie e con un collaboratore, e poi cedere le quote prima che venga
bandito il concorso, così da potervi partecipare in qualità di farmacista
non titolare.

Trattandosi evidentemente di una farmacia urbana o rurale non sussidiata
(perché, diversamente, la Sua legittimazione a concorrere sarebbe già oggi
piena), l’unica strada che potrebbe permetterLe di concorrere sarebbe
quella di una mera rinuncia alla titolarità, che però dubitiamo possa
rivelarsi un’opzione a Lei gradita.

È comunque certo che la soluzione prospettataLe non Le consentirebbe
minimamente il raggiungimento dello scopo, perché il conferimento della
farmacia in una società (di persone, in questo caso) costituisce
civilisticamente una vendita, quindi un trasferimento dell’esercizio e
della connessa titolarità, con la conseguente preclusione a partecipare per
10 anni a qualsiasi concorso, incluso quello “straordinario” previsto
nell’art. 11 del “Cresci Italia” al quale infatti restano pienamente
applicabili, oltre al regolamento di cui al Dpcm. 298/94, anche tutte le
norme di legge relative ai concorsi per sedi farmaceutiche che non
risultino, direttamente o indirettamente, derogate dall’art. 11.

Abbiamo del resto già ricordato anche di recente che il legislatore del
’68, introducendo nel nostro ordinamento la (più o meno) libera
commerciabilità anche delle farmacie di diritto comune (quelle privilegiate
e legittime, cioè di diritto transitorio, già ne avevano beneficiato, sia
pure una tantum), volle evitare speculazioni troppo ravvicinate nel tempo
sulle cessioni degli esercizi, precludendo appunto al cedente – per 10 anni
– la partecipazione al concorso (art. 12, quarto comma, l. 2/4/68 n. 475),
una disposizione probabilmente ormai superata, al pari di altre, da tutto
quel che sta accadendo e forse destinata dunque ad essere prima o poi
rimossa.

Ma la preclusione decennale ancora c’è e, dato che l’art. 11 non vi fa
alcun cenno, va applicata senza eccezioni anche al concorso straordinario,
come in ogni caso riconosce anche il “bando unico” reso noto in questi
giorni che, tra i requisiti che il candidato deve possedere, indica – sub
6) dell’art. 2 – anche quello di “non aver ceduto la farmacia negli ultimi
10 anni”.

Questa espressa previsione, una volta recepita dal bando regionale,
costringerà il farmacista che si trovi ad aver “ceduto la farmacia negli
ultimi 10 anni”, e che evidentemente non ritenga legittima – per ciò solo –
la sua “non ammissione” al concorso, ad impugnare il bando al Tar nei 60
gg. successivi alla pubblicazione.

Concludendo, almeno nel Suo caso (non essendo in presenza di una farmacia
rurale sussidiata, per la quale nutriamo ancora qualche dubbio residuo
riconducibile alla ratio in generale del concorso straordinario) la
preclusione decennale – per quanto ci riguarda – sarebbe sicuramente
destinata ad operare, ed è anzi francamente sorprendente che taluno possa
averLe indicato un “rimedio” del genere; ma può essere anche plausibile che
vi sia stato un qualche fraintendimento.

(gustavo bacigalupo)

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