la conversione in legge del d.l. sviluppo

Con legge 134/2012, entrata in vigore il 12 agosto scorso, è stato
convertito, con modificazioni, il d.l. sviluppo (n. 83/2012).

Anche se, come è noto, il Governo dovrebbe varare entro qualche giorno un
2° decreto sviluppo, dobbiamo dare conto sinteticamente delle conferme e/o
modifiche di maggior rilievo apportate dalla legge di conversione del primo
(sul testo originario del d.l. ci siamo intrattenuti nella Sediva news del
04/07/2012).

Ripristino dell’iva per le cessioni e locazioni di immobili – La legge di
conversione non apporta sostanziali modifiche alle disposizioni del d.l.
che ha generalizzato il regime di esenzione iva delle cessioni e locazioni
di fabbricati anche strumentali (uffici, negozi, ecc.), ma consente ora
l’opzione per l’applicazione dell’imposta per evitare gli effetti negativi
sul diritto alla detrazione. La misura, dettata in soccorso del settore
immobiliare, è stata potenziata dalla legge di conversione, prevedendo la
possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta anche per le cessioni
di alloggi sociali.

Modifiche alla legge fallimentare – Confermate le novità già introdotte
dal decreto, con alcune ulteriori integrazioni. Tra le più significative
c’è senz’altro quella che facilita la procedura di adesione al concordato
preventivo da parte dei creditori, prevedendo l’onere – per coloro che non
hanno partecipato al voto – di far pervenire entro un termine determinato
il proprio dissenso, in mancanza del quale gli stessi si ritengono
consenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

Detrazioni irpef per ristrutturazioni edilizie – Prorogata in sede di
conversione dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la “classica” detrazione
irpef e ires del 55% per il risparmio energetico c.d. “qualificato”; sono
rimasti inalterati anche i tetti di spesa agevolabile.

Confermati inoltre, quanto allo sconto irpef per ristrutturazioni edilizie,
sia l’aumento dell’aliquota dal 36% al 50% fino a tutto il 30 giugno 2013,
e sia l’innalzamento del tetto di spesa da 48.000 a 96.000 euro per
immobile. Restano da chiarire, però, le modalità di fruizione dello sconto
per gli interventi in corso al 25 giugno 2012 e altresì, in particolare, se
la nuova aliquota si possa applicare anche ai pagamenti effettuati
anteriormente al 25 giugno e infine se – per gli interventi che proseguono
dopo il 25 giugno – possa essere ammesso il nuovo tetto dei 96.000 euro
anche per le spese sostenute ante 25 giugno.

Responsabilità solidale dell’appaltatore – Introdotta una responsabilità
solidale tra appaltatore e subappaltatore (nei limiti del corrispettivo
dovuto) per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’iva dovuta
da quest’ultimo nell’ambito del rapporto di appalto.

Per il committente, invece, vi è l’obbligo – per la violazione del quale è
prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro – di
verificare prima del pagamento che tali adempimenti siano stati
correttamente eseguiti, sospendendo il pagamento stesso fino all’esibizione
della relativa documentazione.

Le disposizioni si applicano soltanto alle società di capitali e figure
assimilate, alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici e,
quindi, non riguardano le farmacie.

Incentivi per l’acquisto di veicoli – Vengono agevolati gli acquisti,
anche in leasing, di veicoli nuovi non inquinanti (“a basse emissioni
complessive”) cui però segua la rottamazione di un veicolo della stessa
categoria utilizzato, anche in leasing, da almeno 12 mesi e immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo. Lo sconto
– modulato in base all’anno di acquisto e al valore di emissione del
veicolo – è applicato dal venditore sul prezzo di acquisto a partire dai
veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre
2015.

Liquidazione Iva per cassa – Per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate da soggetti passivi iva con volume d’affari non
superiore a 2 milioni nei confronti di altri soggetti iva, l’imposta sul
valore aggiunto diventa esigibile – e parimenti, attenzione, il diritto
alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti di beni e servizi sorge –
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, però,
il diritto alla detrazione in capo ai cessionari o committenti nasce al
momento dell’effettuazione dell’operazione, anche dunque laddove il
corrispettivo non sia stato pagato. L’imposta diviene comunque esigibile
decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

La novità non sembra avere grandi riflessi pratici per le farmacie che,
come sappiamo, già godono di regimi di “sospensione” iva, in particolare,
per le forniture alle AA.SS.LL.

Deducibilità delle perdite su crediti – Ai fini della deducibilità delle
perdite su crediti nel reddito d’impresa, esse devono risultare, come
dispone la norma (art. 101, comma 5, TUIR), da “elementi certi e precisi”.
Ora viene stabilito che sussistono queste condizioni anche quando : a) è
stato concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti già omologato; b)
il credito è di modesta entità (vale a dire, per imprese quali le farmacie,
di importo non superiore a 2.500 euro) e sono decorsi sei mesi dalla
scadenza dello stesso; c) il diritto alla riscossione è prescritto.

Le nuove aliquote della Gestione Separata Inps – Per gli iscritti che non
risultano assicurati presso altre Gestioni obbligatorie l’aliquota è
infatti pari al 27% nel 2012 e 2013, al 28% nel 2014, al 30% nel 2015, per
salire di un punto ogni anno fino al 33% nel 2018; per coloro che risultano
già assicurati, invece, l’aliquota passerà dal 18% del 2012 direttamente al
20% del 2013, per poi salire anche qui di un punto ogni anno fino al 2015
(22%), saltando infine, a decorrere dal 2016, direttamente al 24%.

Sisma dell’Emilia Romagna: credito d’imposta – Alle imprese e ai
professionisti che al 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa nei
comuni colpiti dal sisma del 20 e/o del 29 maggio 2012 e che hanno subito
la distruzione o l’inagibilità dei locali aziendali ovvero adibiti
all’esercizio dell’attività professionale, o anche soltanto di macchinari
e/o attrezzature, viene concesso un credito di imposta negli anni 2013,
2014 e 2015, previa presentazione di un’istanza (secondo termini e modalità
da stabilirsi), “spendibile” in compensazione per il pagamento di altre
imposte o contributi, e pari al costo sostenuto entro il 30 giugno 2014 per
la ricostruzione, la riparazione o la sostituzione dei beni danneggiati o
distrutti.

(Studio Associato)

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