Disposizioni patrimoniali in favore della prole a seguito di accordi di
separazione e/o divorzio: agevolati anche i trasferimenti a favore dei
figli…
Con una recente circolare (n. 27/E del 21/6/2012) l’Agenzia delle Entrate
ha precisato che l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni
altra tassa prevista per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi
ai procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi
effetti civili, contemplata nell’art. 19 della l. 74/1987, si estende anche
alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli a condizione che “il
testo dell’accordo omologato dal Tribunale, al fine di garantire la
certezza del diritto, preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a
beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale ed
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
In sintesi, l’Agenzia, recependo l’orientamento assunto sul tema dalla
Corte di Cassazione (che, per la peculiarità degli interessi in gioco,
conferisce alla norma agevolativa un’interpretazione estensiva), riconosce
che gli accordi a favore dei figli stipulati dai coniugi nella gestione
della crisi matrimoniale costituiscono in molti casi l’unica soluzione per
dirimere controversie di carattere patrimoniale, oltre naturalmente ad
assicurare una maggiore tutela alla prole.
…e inoltre le agevolazioni “prima casa” non tornano indietro.
L’Amministrazione finanziaria ritiene anche, infatti, che non si verifichi
la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, goduta in sede di acquisto
dell’immobile, quando l’accordo omologato dal Tribunale preveda che uno dei
coniugi trasferisca all’altro, prima del decorso del termine di cinque anni
dall’acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale acquistata con
i richiamati benefici: in sostanza, anche in questa ipotesi – secondo il
Fisco – opera la norma di esenzione di cui all’art. 19 della L. 6/3/1987 n.
74.
Altro discorso invece se, in alternativa al trasferimento della metà
dell’immobile, entrambi i coniugi, sempre in esecuzione dell’accordo e
prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, vendano a terzi la propria
casa coniugale con rinuncia da parte di uno di loro all’incasso del
ricavato della vendita in favore dell’altro, perché in tal caso, non
trovando causa la cessione nel procedimento di separazione o di divorzio,
viene meno la possibilità di applicare l’agevolazione.
L’Agenzia riconosce che il coniuge tenuto a riversare all’altro le somme
percepite non realizza di fatto alcun arricchimento dalla vendita, al pari
della cessione diretta della metà, ma sta soltanto eseguendo l’accordo di
separazione o di divorzio; non vi sarebbe ragione, quindi, di un diverso
trattamento per le due operazioni e pertanto quel coniuge – conclude la
circolare – non è tenuto a riacquistare un nuovo immobile per sottrarsi
alla decadenza.
Farà dunque carico al coniuge – cui viene assegnato l’intero corrispettivo
derivante dalla vendita, e pertanto beneficiario finale dell’alienazione –
l’onere, se vorrà evitare la decadenza dall’agevolazione, di riacquistare
secondo le regole ordinarie, ed entro un anno dalla stessa, un altro
immobile da adibire ad abitazione principale.
(stefano lucidi)
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