Proroga al 30 settembre per i fabbricati rurali
Il provvedimento sulla “Spending review” (d.l. 95/2012, convertito con l.
135/2012) ha rinviato al 30 settembre il termine per l’accatastamento dei
fabbricati rurali nelle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per gli
immobili strumentali (stalle, serre, ecc.) originariamente fissato al 30
giugno scorso.
Come è noto vengono definiti “rurali” i soli immobili che –
indipendentemente dalla categoria di accatastamento – soddisfano i
requisiti di ruralità individuati dall’art. 9 del D.L. 557/1993.
Tuttavia, la variazione catastale si rende nei fatti imprescindibile per
evitare il pagamento dell’ICI (i fabbricati rurali ne erano esenti, come si
ricorderà) e quindi, e essendo venuta meno l’ICI, essa opera nel concreto
soltanto per il passato.
Infatti, il d.l. 70/2011, aderendo alla tesi della Cassazione, aveva
stabilito che, per il riconoscimento della ruralità anche ai fini
dell’esenzione da ICI, gli immobili in questione dovessero essere
accatastati nelle richiamate categorie A/6 e D/10; ma successivamente il
decreto “Salva Italia” (d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011) ha ristabilito
la situazione precedente, e pertanto a tutt’oggi – anche ai fini delle
agevolazioni IMU per i fabbricati rurali – è sufficiente per l’appunto il
possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del d.l. 557/93, prescindendo,
come detto, dalla categoria di accatastamento, la quale corrisponderà
pertanto a quella “naturale” dell’immobile.
Si ricordi anche che per evitare qualsiasi sorpresa da parte dei Comuni
impegnati nel recupero dell’ICI non versata negli anni precedenti, alla
domanda il richiedente deve allegare un’autocertificazione nella quale
dichiari che l’immobile possiede i requisiti di ruralità in via
continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda.
Si tenga comunque ben presente la nuova data di scadenza, ormai imminente,
del 30 settembre 2012 per la presentazione della domanda di accatastamento,
necessaria – ci preme ribadirlo – per la fruizione dei ricordati benefici
ICI.
(stefano
civitareale)