Sul reimpiego del prezzo di cessione della farmacia – QUESITO

Ho già firmato il compromesso di vendita della mia farmacia (in forma di
impresa individuale) e sarei intenzionato ad acquistarne un’altra al Nord.

Tuttavia, considerando anche il momento che sta vivendo il nostro settore,
mi chiedo se sia invece più opportuno investire il ricavato in un’altra
attività come ad esempio – essendo anche laureato in medicina – un
poliambulatorio medico o una RSA.

Mi è stato tuttavia riferito che così perderei i benefici fiscali perché
previsti soltanto in caso di re-investimento in un’altra farmacia delle
somme realizzate dalla cessione.

Probabilmente Lei intende riferirsi all’agevolazione fiscale introdotta
dall’art. 3 del d.l. 112/2008 (sulla quale ci siamo intrattenuti a suo
tempo: v. Sediva News del 24/07/2008 e Piazza Pitagora n. 533), che prevede
l’esenzione ai fini delle imposte personali delle plusvalenze realizzate a
seguito della cessione di partecipazioni sociali (ivi comprese quelle in
società di persone, le sole che, come sappiamo, possono al momento
interessare le farmacie) possedute da almeno tre anni e detenute in società
costituite da non più di sette anni, e a condizione che, nel biennio
successivo al loro realizzo, le plusvalenze stesse siano reinvestite
nell’acquisto di partecipazioni sempre in società le quali siano però
costituite da non più di tre anni e svolgano la medesima attività di quella
le cui partecipazioni siano state cedute.

E’ evidente, quindi, che l’agevolazione incide soltanto sulla cessione e
successivo ri-acquisto di partecipazioni sociali (beni di secondo grado) e
non di aziende (beni di primo grado).

E allora, dato che la vendita di una farmacia condotta in forma
individuale, come nel Suo caso, e diversamente dall’ipotesi della farmacia
gestita in forma societaria, non può certo essere – come tale – operata
mediante il trasferimento di partecipazioni sociali ma necessariamente
soltanto dell’azienda stessa, verrebbe a mancare il presupposto per
l’applicazione della norma, e questo anche se (qui la lettera della legge
non sembra ammettere dubbi) la plusvalenza eventualmente conseguita dalla
cessione fosse impiegata non per l’acquisto di un altro esercizio in forma
individuale ma per l’acquisto di partecipazioni di una società che abbia
per oggetto la gestione di farmacie.

Ove quindi Lei intenda investire le somme ricavate dalla cessione della Sua
farmacia nell’acquisto di un’attività diversa che possa prospettare
rendimenti più proficui, Lei non può temere più di tanto l’eventualità di
rinunciare per questo a qualche beneficio fiscale, anche se è nostra
opinione che – nonostante tutto quel che sappiamo – la farmacia, almeno in
termini di posizione relativa, possa “tenere”…

(stefano lucidi)

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