La riforma del lavoro: l’associazione in partecipazione
E’ uno degli argomenti più delicati affrontati dalla riforma del lavoro, su
cui per di più vengono introdotti aspetti innovativi di grande rilievo
anche sul piano strettamente civilistico.
Ricordiamo intanto che l’associazione in partecipazione è un contratto con
il quale una parte (associante), generalmente un’impresa (ma può essere
chiunque), attribuisce all’altra (associato) una partecipazione agli utili
dell’esercizio (o, meno frequentemente, di una qualunque operazione
economica) in corrispettivo di un determinato apporto che può consistere in
una somma di denaro, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni
mobili o immobili, in prestazioni lavorative, ecc…, ma può avere anche
una causa mista, ad esempio di lavoro e capitale.
La riforma ha modificato l’art. 2549 del codice civile, aggiungendovi un
comma che riguarda naturalmente proprio lo svolgimento (quindi l’apporto)
da parte dell’associato di attività lavorative.
Tale nuova disposizione, in particolare, prevede che quando una stessa
impresa si avvalga delle prestazioni di lavoro di più associati, il loro
numero non può essere superiore a tre, anche nel caso in cui – come è
possibile che avvenga – gli associanti siano a loro volta più di uno.
Pertanto, una farmacia (o più farmacie) non possono dar vita validamente
a più di tre contratti di associazione in partecipazione, salva l’ipotesi
– del tutto spiegabile – in cui gli associati siano legati all’ associante
(o a più associanti) da vincoli coniugali o di parentela entro il terzo
grado o di affinità entro il secondo, perché di tali associati non si
tiene conto nel conteggio del numero limite di tre.
La violazione del “tetto” comporta evidentemente l’automatica “conversione”
di tutti i contratti (quattro o più) in altrettanti rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
A questa stessa conclusione si perviene però anche nel caso in cui emerga
che nel concreto il preteso associato non abbia affatto partecipato agli
utili (ma sia stato, ad esempio, retribuito in misura fissa e/o determinata
con criteri diversi), ovvero quando non gli sia stato consegnato il
rendiconto.
(rocco de carlo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!