L’apertura di una parafarmacia “in vista” del maxi-concorso – QUESITO

Ho letto anche sulla Vs. Rubrica che i titolari di parafarmacia saranno
agevolati nel prossimo “concorsone” per l’assegnazione di sedi
farmaceutiche conseguente al decreto liberalizzazioni; dal momento che
penso di partecipare al concorso, desidererei chiedere se è opportuno che
apra a mio nome una parafarmacia in paese (anche fittizia), in modo da
godere di tali agevolazioni.

Assumere in questi giorni il ruolo di titolare di parafarmacia non crediamo
possa giovarLe, perché Lei godrebbe bensì in tal caso del punteggio
riconosciuto ai titolari di farmacia rurale sussidiata, e però – maturando
evidentemente in tale veste un’“anzianità” scarsa o nulla, o comunque ben
lontana da quella quinquennale – non potrebbe nel concreto beneficiare
delle relative maggiorazioni, e quindi conseguire in questo modo una
migliore posizione nella graduatoria concorsuale.

A noi pare che sia esattamente questa l’interpretazione più convincente
dell’attuale comma 5 dell’art. 11 del “CresciItalia”, e in ogni caso è
proprio in tal senso che interverrebbe espressamente il sempre più corposo
pacchetto di modifiche all’art. 11 predisposte dal Governo.

Per la verità, l’art. 15 del dl. 95 del 6/7/2012 in tema di spending review
ha anticipato alcune delle disposizioni in un primo tempo inserite in un
provvedimento in materia sanitaria ad ampio spettro (ed esattamente quelle
che elevano permanentemente dall’1,82% al 3,65% (!) la misura
dell’”ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate”), e quindi
quelle modifiche dovrebbero essere inserite in un diverso dl. che peraltro
non dovrebbe tardare.

Senonché, la coda al comma 5 dell’art. 11 attualmente prevista nel
pacchetto di modifiche va anche al di là di quel chiarimento, perché
recita: “La maggiorazione spetta ai candidati che abbiano esercitato per
almeno cinque anni in comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti
e limitatamente al servizio prestato in detti comuni”.

Come si vede, verrebbero esclusi dalla “maggiorazione” non solo i titolari
e i collaboratori di parafarmacie con anzianità infraquinquennale, ma anche
quelli di parafarmacie “non rurali”, con l’assunzione inoltre di una
nozione di ruralità ridotta rispetto a quella adottata per le farmacie
dalla l. 221/68 (e, attenzione, c’è anche il rischio quasi subliminale – ma
tutto a questo punto è ormai possibile – che almeno per i concorsi
straordinari tale circoscritta accezione, vista l’equivoca formulazione
della norma, possa allargarsi funambolicamente anche alle farmacie…).

Certo è che per questa strada le maggiorazioni per i “parafarmacisti”
(titolari e collaboratori) diventano praticamente inaccessibili, anche se
la loro estensione a questi ultimi è subito apparsa poco comprensibile e
giustificabile; ma questa ruralità improvvisamente richiesta alla
parafarmacia (oltre alla corretta previsione di un’anzianità
ultraquinquennale) rende persino risibile la previsione stessa di una loro
“equiparazione” ai titolari e collaboratori di farmacie rurali, sussidiate
o meno.

Sta di fatto, in conclusione, che, tenendo anche conto che la supposta
“equiparazione” è limitata verosimilmente al maxi concorso, l’apertura di
una parafarmacia in questo momento non Le sarebbe di alcuna utilità sul
versante concorsuale né ora né in prosieguo di tempo.

(gustavo bacigalupo)

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