Ridurre o azzerare un superminimo – QUESITO
Qualche anno fa ho concesso a un collaboratore farmacista un importante
superminimo individuale; ora però sono costretto a tagliare almeno qualche
costo di gestione proprio con particolare riguardo alle spese per il
personale dipendente.
E’ possibile ridurre o eliminare quel superminimo?
In primo luogo bisogna ricordare che si tratta di un elemento accessorio
della retribuzione, cioè di una somma – pattuita tra le parti del rapporto
di lavoro – che si aggiunge alla retribuzione appunto minima prevista dalla
contrattazione collettiva.
Senonché, il superminimo rientra tra gli elementi disponibili della
retribuzione e quindi, ad esempio, non soggiace all’invalidità prevista
dall’art. 2113 c.c. in caso di rinunce e transazioni dei diritti
indisponibili del lavoratore o di quelli derivanti da disposizioni
inderogabili di legge o contratto collettivo.
Perciò la giurisprudenza prevalente ammette giustamente la possibilità di
ricorrere ad un ulteriore accordo tra le parti al fine di ridurre o
azzerare questo elemento retributivo.
Ma proprio per questo, è evidente che il datore di lavoro, una volta
concesso il superminimo, non ha facoltà di ridurlo o eliminarlo
unilateralmente, e dunque è ineludibile ricorrere appunto ad un accordo,
ferma naturalmente la possibilità che sia il lavoratore stesso a
rinunciarvi, in tutto o in parte.
L’accordo di rinuncia o di riduzione del superminimo si giustifica
generalmente proprio nei periodi di crisi aziendali e mira anche a evitare,
ad esempio, riduzioni drastiche del personale pregiudicando anche la stessa
conservazione del posto di lavoro al beneficiario dell’assegno.
È appena il caso, infine, di aggiungere che l’accordo – ove non
formalizzato – può evidentemente essere in futuro sempre impugnato dal
lavoratore.
(giorgio bacigalupo)
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