Rinviato (quasi per tutti) il termine di pagamento sia delle imposte che
dei diritti annuali alla CCIAA
È stato approvato in via definitiva dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, e sta per essere pubblicato nella G.U. il decreto che rinvia dal
16 giugno al 9 luglio p.v. la scadenza del termine per l’effettuazione dei
versamenti senza alcuna maggiorazione delle imposte dovute a saldo 2011 e
in acconto 2012 (ivi compreso, s’intende, sia l’acconto che il saldo per la
“cedolare secca” sugli affitti).
La proroga è dovuta al consueto ritardo nell’approvazione degli studi di
settore e riguarda tutti i contribuenti persone fisiche, e non solo quelli
assoggettati agli studi di settore, come peraltro è accaduto anche lo
scorso anno, nonché le società di persone (tra cui, naturalmente, le
farmacie) e le società di capitali soggette agli studi di settore.
Ma ancora una volta, si badi bene, sarà consentito versare le imposte
dovute nel periodo compreso tra il 10 luglio ed il 20 agosto (quest’ultima
data determinata in funzione del rinvio disposto ormai a regime, come
abbiamo segnalato qualche giorno fa, per i termini che scadono dal 1 al 20
agosto di ogni anno), sia pure – evidentemente – con la solita
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi.
Inoltre, attenzione, la proroga riguarda “automaticamente” anche i diritti
che devono essere versati dalle imprese alle rispettive Camere di
Commercio, dato che l’art. 8 del DM 359/2001 prescrive espressamente che
tali somme vanno versate entro il termine previsto per il pagamento del
primo acconto sulle imposte dei redditi.
Anche quest’anno, quindi, per i contribuenti che potranno usufruire della
proroga dei pagamenti (e, pertanto, tutte le imprese individuali e tutte le
società soggette agli studi di settore), i diritti CCIAA potranno essere
versati senza alcuna maggiorazione entro il 9 luglio 2012, ovvero, con la
maggiorazione dello 0,40%, addirittura entro il 20 agosto 2012.
Tutti gli altri contribuenti non ammessi alla proroga (ad esempio le
società che non applicano gli studi di settore perché dichiarano un
fatturato superiore al limite previsto dalla legge di Euro 5.164.000),
invece, dovranno saldare le imposte e il loro debito annuale con la Camera
di Commercio entro il 18 giugno 2012, salva la possibilità di pagare il
dovuto con la maggiorazione dello 0,40% entro il termine del 18 luglio
2012.
(Studio Associato)
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