Per la detraibilità del fisioterapista (e non solo) non più necessaria la
prescrizione medica
Con una risoluzione/circolare del 1° giugno scorso, infatti, l’Agenzia
delle Entrate ha ribaltato la posizione assunta in passato, secondo la
quale le spese per prestazioni rese dai professionisti sanitari “minori”,
elencati nel dm. 29/3/01, richiedevano ai fini della detrazione la
prescrizione medica che ne certificasse la necessità.
Il cambiamento di indirizzo riguarda esattamente i professionisti elencati
nell’art. 3 del dm. quali esercenti “professioni sanitarie riabilitative”,
e quindi i seguenti: podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista –
assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista
occupazionale, educatore professionale.
L’Amministrazione finanziaria è stata sollecitata ad esprimersi da alcune
associazioni di operatori rientranti nelle dette professioni, e dopo
essersi consultata con il Ministero della Salute, è giunta alla conclusione
che “l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva
autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che
la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base
del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica.”
Diventa pertanto ora sufficiente, per la detrazione di tali spese, che –
anche in assenza di una specifica prescrizione medica – dal documento di
certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario
risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione
sanitaria resa.
È una risoluzione naturalmente gradita al contribuente.
(stefano civitareale)
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