Tfr e fondi pensione – QUESITO

Può essere dedotto dal reddito della farmacia lo stanziamento di quote TFR
alle forme pensionistiche complementari per i dipendenti che non abbiano
deciso di mantenerlo in farmacia?

Come è noto, a partire dal 1° gennaio 2007, se l’impresa conta fino a 50
unità lavorative (dunque in pratica tutte le farmacie) i dipendenti possono
decidere se mantenere in azienda il TFR maturando da quella data, ovvero
destinarlo alle forme pensionistiche complementari.

In quest’ultimo caso, il datore di lavoro può portare in deduzione dal
reddito d’impresa, in aggiunta alla quota di TFR maturata nell’anno, un
importo pari al 6 per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato
alle forme pensionistiche complementari e questo, per l’appunto, a ristoro
del “danno” finanziario-patrimoniale patito dall’impresa a causa
dell’uscita del fondo TFR dalla gestione aziendale.

Nel bilancio della farmacia continuerà ad essere contabilizzata la quota
TFR maturata nell’anno e, sempre tra le spese di lavoro dipendente,
l’ulteriore deduzione riconosciuta.

(valerio salimbeni)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!