Convertito in legge anche il c.d. decreto fiscale

Nella Sediva news dell’11/5/2012 abbiamo dato conto delle modifiche
riguardanti l’IMU contenute nella l. 26/4/12 n. 44 (in G.U. del 28/4/2012,
ed entrata in vigore il giorno successivo), che ha convertito in legge il
decreto fiscale (dl. 2/3/12 n. 16), avente ad oggetto disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni fiscali, di efficientamento e potenziamento
dell’accertamento.
Per una migliore illustrazione e comprensione del contenuto di questo
importante provvedimento, segnaliamo di seguito le novità apportate dalla
legge di conversione rispetto a quelle introdotte dal dl. e già esaminate
nella Sediva news del 12/3/2012.

1. Rateizzazione debiti tributari
E’ noto che, prima di notificare le cartelle di pagamento relative a
recuperi a tassazione conseguenti all’esame da parte dell’Agenzia delle
Entrate dei modelli Unici annualmente trasmessi, l’A.F. invia degli avvisi
denominati “bonari” che consentono di pagare il dovuto con una riduzione
delle sanzioni dall’ordinario 30% dell’imposta non versata al 10%.
Per questi avvisi è possibile chiedere una rateazione (6 rate trimestrali,
o 20 rate trimestrali se il debito complessivo è superiore ad € 5.000) che,
se non rispettata, comportava la decadenza dal beneficio e la riscossione
in unica soluzione a mezzo di cartella di pagamento; invece, con la novità
introdotta dal decreto legge, anche nel caso descritto di mancato pagamento
di una rata dell’importo scaturente dall’avviso bonario sarà sempre
possibile accedere ad una nuova rateazione a seguito della notifica della
successiva cartella.
Peraltro, il contribuente ha facoltà di chiedere, e questa è una norma di
carattere generale, che il piano di rateazione preveda rate variabili di
importo crescente per ciascun anno in luogo delle odierne rate costanti, ed
egli decade dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate
consecutive.
I piani di rateazione a rata costante già emessi prima del 2 marzo 2012 non
sono modificabili, a meno che non si chieda una ulteriore rateazione in
caso di comprovata situazione di difficoltà finanziaria.
Ancora sul piano generale, è ora previsto che la rateazione può essere
concessa in assenza dei requisiti richiesti (prova della situazione di
difficoltà finanziaria in base alla classe Isee di appartenenza del singolo
contribuente, o in base all’indice denominato ALFA di liquidità delle
imprese) per debiti inferiori ad € 20.000, in luogo dei precedenti €
5.000.
Inoltre, un’ulteriore buona notizia, l’Equitalia non può più iscrivere
ipoteca in pendenza di rateazione, anche se purtroppo sono fatte salve le
ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

2. Comunicazioni e adempimenti formali
I benefici di natura fiscale, o le opzioni a particolari regimi fiscali
subordinati alla comunicazione preventiva da parte del contribuente
all’Agenzia delle Entrate, non sono preclusi dalla mancata osservanza di un
adempimento di carattere formale, come appunto la detta comunicazione,
sempreché: a) la violazione non sia stata già constatata dal Fisco; b) il
contribuente effettui – entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile (30 settembre dell’anno successivo a quello di
competenza) – l’adempimento formale richiesto dalla legge (ad es. l’opzione
per la determinazione dell’Irap sulla base dei dati di bilancio); e infine
c) egli versi la sanzione dovuta nella misura minima (€ 258).

3. Responsabilità solidale del committente per appalto di opere e servizi
Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l’appaltatore (o con l’eventuale subappaltatore) al “versamento all’Erario
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA scaturente
dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto,
ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibile per
evitare l’inadempimento”.
Ora, a parte le difficoltà riguardanti tale ultima dimostrazione, ogni
qualvolta un’impresa, compresa la farmacia, commissioni opere ad imprese
esterne (come nel caso del rifacimento degli arredi e delle stigliature),
sarà necessario porre particolare attenzione a questo nuovo obbligo, che ha
una durata di due anni dalla fine dell’appalto.

4. Spesometro
Come abbiamo già segnalato, è stato eliminato, a decorrere dal 1° gennaio
2012, il limite di € 3.000 per le operazioni con obbligo di emissione della
fattura da comunicare annualmente al Fisco in esecuzione del provvedimento
riguardante il c.d. “spesometro”.
E’ stato così sostanzialmente reintrodotto il vecchio “elenco clienti e
fornitori” che evidentemente anche le farmacie dovranno ora trasmettere.
Resta invece il limite di € 3.600 per le operazioni effettuate nei
confronti di soggetti non titolari di partita iva (come i clienti “privati”
della farmacia, e soprattutto, proprio con riguardo a quest’ultima, le case
di cura e simili).

5. Dichiarazioni
Non dovrà essere più indicato il domicilio fiscale dei contribuenti negli
atti che vengono inoltrati all’Amministrazione finanziaria.

6. Cessione dei contratti di leasing a privati
Si applica il regime del margine del rivenditore dei beni usati o di
oggetti d’arte nei casi in cui vengano ceduti contratti di leasing a
privati, assoggettando così a tassazione soltanto l’effettivo guadagno
(anche per l’iva) intervenuto con la precisata cessione.

7. Comunicazione delle operazioni effettuate con i Paesi inclusi nella
“black list”
L’obbligo di comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le
operazioni effettuate da e per i Paesi indicati nella c.d. “black list” è
circoscritto ai rapporti economici di importo superiore ad € 500.

8. Elevato il limite per l’uso del contante per gli acquisti dei turisti
stranieri
Il limite di 1000 euro per l’uso del contante è elevato a 15.000 euro nei
casi di acquisti di beni e servizi effettuati da turisti stranieri presso
commercianti italiani (comprendenti anche le farmacie), sempreché
l’operatore economico acquisisca copia del passaporto del cliente,
autocertifichi che non è cittadino italiano né dell’UE, che risiede fuori
Italia, che versi in un conto corrente bancario o aperto presso un
operatore finanziario il contante incassato nel primo giorno successivo a
quello dell’operazione e che invii preventivamente all’Agenzia delle
Entrate una comunicazione con il numero di conto utilizzato.

9. Tenuta di un bollettario semplificato per fatturazione e registrazione
È consentito tenere un bollettario, in luogo delle ordinarie scritture
contabili, ai fini della fatturazione e della registrazione delle
operazioni effettuate, nel caso in cui il volume di affari sia inferiore a
400 mila euro per le prestazioni di servizi e 700 mila euro per la cessione
di beni.

10. Cancellazioni di ipoteche ultraventennali su immobili
La cancellazione di ipoteche iscritte su unità immobiliari da oltre
vent’anni a seguito di estinzione dell’obbligazione garantita si esegue, a
regime, automaticamente entro 30 giorni dalla comunicazione che il
creditore (l’istituto mutuante) deve trasmettere all’Agenzia del
territorio entro 30 giorni dall’estinzione stessa, senza oneri per il
debitore (il mutuatario).
Le “vecchie” ipoteche verranno estinte sempre mediante comunicazione da
parte del creditore, da effettuare questa volta entro sei mesi dalla
ricezione della relativa richiesta tramite raccomandata a.r. da parte del
debitore, con la quale il creditore stesso trasmette al conservatore dei
registri immobiliari la data di estinzione dell’obbligazione, ovvero
l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca.
Il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione entro il giorno
successivo a quello di ricezione della comunicazione del creditore.

11. Pignoramenti del Fisco
Il pignoramento dello stipendio da parte di Equitalia per il pagamento di
somme dovute all’amministrazione finanziaria non può eccedere un decimo
dello stipendio stesso se questo è inferiore a € 2.500, un settimo se è
superiore ad € 2.500 ma inferiore a € 5.000 e un quinto per stipendi di
importo superiore.
Inoltre, Equitalia non può procedere all’espropriazione immobiliare, come
anche non può iscrivere ipoteca su unità immobiliari del debitore, ove
l’importo complessivo del credito non superi € 20.000,00.

12. Crediti erariali “bagatellari”
Lo Stato abbandona i crediti di importo inferiore ad € 30 (il precedente
limite era di € 16,53).

13. Esenzione da irpef per frequenza asilo nido e borse di studio
Sono esenti da irpef “le somme e le prestazioni erogati dal datore di
lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
frequenza degli asili nido … da parte dei familiari” (i figli), “nonché per
le borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

14. Trasferimento all’estero di denaro
E’ stata abrogata l’imposta di bollo del 2% sui trasferimenti all’estero di
denaro.

15. Richiesta del Fisco di documentazione alle Assicurazioni
E’ stata estesa la possibilità per il Fisco di richiedere informazioni
inerenti i rapporti intrattenuti anche alle compagnie assicurative, oltre
che agli istituti bancari e finanziari.

16. Termine per gli adempimenti fiscali
E’ stata introdotta una norma a regime che slitta al 20 agosto di ogni anno
i termini per il versamento di imposte, contributi inps e altre somme in
scadenza dal 1 al 16 agosto (il che, naturalmente, vale anche per il
corrente anno 2012).

17. Addizionali comunali irpef
Le variazioni delle addizionali comunali devono essere pubblicate entro il
20 dicembre, e non più entro il 31, dell’anno di competenza, direttamente
sul sito internet del comune.

18. Cedolare secca
Non si applica l’imposta di bollo e l’imposta di registro anche alla
fideiussione prestata per il conduttore a garanzia del pagamento di canoni
di locazione, o in sostituzione del deposito cauzionale.

19. Imposta di scopo
Anche l’imposta di scopo, fissata dagli Enti locali per la realizzazione di
opere pubbliche, avrà come materia imponibile la stessa fissata per l’IMU,
con la maggiorazione pertanto del coefficiente moltiplicatore della rendita
catastale rivalutata.

20. Imposta di sbarco
I comuni delle isole minori possono applicare un’imposta di sbarco fino ad
1,5 euro che le compagnie di navigazione dovranno riscuotere unitamente al
biglietto.

21. Deduzione dei canoni di leasing
Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione (29 aprile 2012), indipendentemente dalla
durata dei contratti di leasing per l’acquisto di beni strumentali,
l’impresa utilizzatrice può dedurre i canoni pagati per un periodo non
inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento del singolo bene acquistato.
Inoltre, in caso di acquisto di beni immobili in leasing (come, ad esempio,
il locale farmacia), il periodo di deduzione non può essere inferiore a 18
anni.
Pertanto, nell’ipotesi in cui non coincidano periodo contrattuale e periodo
di deducibilità fiscale, si attiverà un doppio binario civile/fiscale.

22. Irap
Sarà possibile chiedere il rimborso – con modalità che dovranno tuttavia
essere successivamente fissate da apposito decreto ministeriale –
dell’Irap versata negli anni precedenti al 2012 per la parte eccedente la
quota di imposta relativa alle spese per il personale dipendente non
dedotta nelle singole annualità (per disposizioni di legge che limitavano
tale deducibilità al 10% di quell’importo).
La norma si è resa necessaria per evitare la censura di incostituzionalità
da parte della Consulta della precedente disposizione che era appunto
limitativa nel senso appena indicato.

23. I costi connessi alla commissione del reato di evasione fiscale
Sono indeducibili i componenti negativi di reddito direttamente connessi al
compimento di reati qualificabili come delitti non colposi, per i quali il
PM ha esercitato un’azione penale o il GUP ha disposto il giudizio.

24. Studi di settore
Per gli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo u.s. (data di entrata
in vigore dell’originario decreto legge), in caso di omessa presentazione
dei modelli relativi agli studi di settore, o in caso di infedele loro
compilazione, è ammesso l’accertamento induttivo “puro” da parte del Fisco
(quello formato sulla base di presunzioni anche prive dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza), nell’ipotesi in cui l’infedeltà sia
superiore al 15% dei ricavi stimati dagli studi stessi, o comunque ad €
50.000.
Inoltre, il termine per la pubblicazione nella G.U. delle integrazioni
degli studi di settore applicabili per l’anno 2011 è stato prorogato al 30
aprile 2012, dall’originario 31 marzo.
25. Black list per la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali
L’Agenzia delle Entrate deve elaborare liste selettive di contribuenti che
sono stati ripetutamente segnalati in forma non anonima in ordine alla
violazione dell’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale.

26. Accertamenti esecutivi
Con altra disposizione emanata con una delle tante manovre dal Governo
precedente, a decorrere dal 1° ottobre 2011 gli accertamenti notificati
dall’Agenzia delle Entrate relativi alle annualità 2007 e seguenti sono
immediatamente esecutivi, con la conseguenza che Equitalia può procedere
direttamente alla riscossione degli importi ivi risultanti come dovuti, se
il contribuente non ha provveduto al loro pagamento entro 180 giorni dalla
data di scadenza (60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo).
Con questo provvedimento, viene previsto che Equitalia deve preventivamente
comunicare con una semplice raccomandata al contribuente “accertato” di
aver preso in carico le somme affidate per il mancato pagamento dell’atto
di accertamento esecutivo, che tuttavia può essere omessa se vi è fondato
pericolo per la riscossione.
La comunicazione non ha natura provvedimentale e come tale non è
impugnabile.
È stato inoltre prorogato al 31 dicembre del terzo anno successivo alla
notifica dell’accertamento, in luogo del 31 dicembre del secondo anno, il
termine entro il quale Equitalia deve avviare l’espropriazione forzata.

27. Imposta di bollo
A decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata estesa a tutti i depositi bancari e
postali l’imposta di bollo dell’1 per mille sulle comunicazioni periodiche
alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad
obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se
rappresentati dai certificati.
L’imposta non è dovuta per le comunicazioni emesse dai fondi pensione e dai
fondi sanitari ed è pari, come detto, all’1 per mille per il 2012 ma sale
all’1,5 per mille dal 2013.

28. Scudo fiscale
Il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle attività
oggetto di scudo fiscale è prorogato al 16 luglio di ogni anno.
In ogni caso, non è precluso l’accertamento dell’iva sulle attività
“scudate” (per evitare censure da parte della Corte di Giustizia europea).

29. Imposta sui valori immobiliari esteri (Ivie)
L’Ivie non è dovuta quando l’importo (0,76% del valore degli immobili
posseduti dal contribuente all’estero) è inferiore ad € 200. Tale importo
non costituisce una franchigia, per cui, ove sia dovuta la somma ad esempio
di € 250, questa si versa integralmente.
Il valore degli immobili su cui calcolare l’imposta è quello risultante
dall’atto di acquisto, o, in mancanza, quello di mercato, mentre per gli
immobili situati nella UE è quello catastale, come determinato e rivalutato
nel paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assorbimento di imposte
di natura patrimoniale o reddituale.
Spetta comunque un credito di imposta per i tributi pagati all’estero
sempre a titolo patrimoniale.

30. Dichiarazione delle attività detenute all’estero
Non sarà più necessario compilare il quadro RW del mod. Unico relativo alle
attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, nell’ipotesi in
cui la loro gestione sia affidata ad un intermediario residente in Italia
(ad esempio, banche o istituti finanziari).

31. Compensazioni iva
E’ stato abbassato da € 10.000 ad € 5.000 il tetto del credito iva
assoggettabile alla compensazione c.d. “orizzontale” (iva da Irpef, iva da
Inps, iva da contributi) senza dover assolvere agli oneri previsti dalla
legge (presentazione di dichiarazione iva autonoma, comunicazione
preventiva all’Agenzia delle Entrate, ecc.).

32. Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)
In sede di prima applicazione della TARES, sarà individuata una superficie
immobiliare convenzionale su cui calcolare il nuovo tributo sulla base
degli elementi in possesso dell’Agenzia del territorio.

33. Chiusura partita iva inattiva
L’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione ai titolari di partiva
iva che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività,
con l’invito al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un terzo.

34. Onlus
E’ stata soppressa l’Agenzia per le Onlus relativa alle attività del terzo
settore e i relativi compiti e funzioni sono stati trasferiti al Ministero
del Lavoro.

35. Guardia di Finanza
Saranno assunti nel triennio 2013-2015 nuovi ispettori della Guardia di
Finanza al fine di potenziare le attività di contrasto dell’evasione
fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell’Unione
Europea.

36. Lotterie e giochi a sorte
Non sarà più possibile alcuna lotteria che faccia riferimento agli
scontrini fiscali emessi dai supermercati, come anche i giochi a sorte
legati al consumo.

37. Aggiornamento catastale
Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita
presunta, è necessario provvedere al più presto alla presentazione degli
atti di aggiornamento catastale, perché le sanzioni connesse a tale
omissione sono state addirittura quadruplicate.
Inoltre, le sentenze definitive delle commissioni tributarie avverso gli
atti di accatastamento devono essere immediatamente annotate dagli uffici
del territorio per l’aggiornamento dei relativi dati.

38. Esportazione di contanti
L’esportazione di denaro contante per importi superiori al limite legale di
€ 10.000 sarà sanzionato in misura proporzionale all’entità dell’importo
eccedente, che è oggetto di sequestro da parte delle autorità.

Le novità, come si vede, sono tante e tutte importanti, e vanno comunque a
cumularsi con le numerose altre che ormai da qualche anno sono state
introdotte dai vari governi, politici o tecnici, nell’intento di
“raddrizzare” i conti dello Stato e sia pure con esiti abbastanza incerti.

(gustavo bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!