Note sul concorso straordinario

Tentando di rispondere ai vari quesiti pervenuti sull’argomento, abbiamo
qualche giorno fa redatto queste note che vogliamo ora riportare, con
qualche aggiornamento, anche sul sito e su Piazza Pitagora per una
migliore diffusione.

Dunque, ai sensi dell’art. 11 della l. 27/2012 e del DPCM del 30 marzo
1994, n. 298, al “concorso straordinario” possono partecipare i
farmacisti:

1. titolari in forma individuale di farmacie rurali sussidiate e soci di
società titolare di farmacia rurale sussidiata;
2. farmacisti non titolari;
3. farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie, soltanto,
verosimilmente, se istituite con il criterio topografico ex art. 104
TU.San. e non riassorbite per effetto dell’applicazione del nuovo
quorum di 3300 abitanti;
4. titolari di parafarmacia.

Non sono perciò ammessi i titolari di farmacie urbane o rurali non
sussidiate, i soci di società titolare di farmacia urbana o rurale non
sussidiata, e verosimilmente neppure i titolari di farmacie soprannumerarie
originariamente istituite con il criterio demografico (il che, però,
diventerà una certezza se e quando sarà approvato un ddl. che dovrebbe
essere presentato tra breve e che ricalcherà, sostanzialmente,
l’emendamento su cui ci siamo soffermati a lungo nella Sediva news del 2-3-
4 maggio 2012 e in Piazza Pitagora n. 614 del 4 maggio.
Non possono inoltre parteciparvi, secondo i principi generali:
– né i farmacisti non titolari che abbiano ceduto (anche a titolo gratuito)
la farmacia da meno di 10 anni;
– né i soci di società titolare di farmacia rurale sussidiata che
abbiano conferito la propria farmacia nella società stessa da meno di 10
anni.
Anche il concorso straordinario è naturalmente aperto ai laureati in
farmacia o CTF, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, non abbiano compiuto il 65esimo anno di età.
La partecipazione è ammessa in solo 2 dei 21 concorsi previsti (19
regionali e 2, Trento e Bolzano, provinciali) a scelta del concorrente,
mentre ai concorsi ordinari che verranno banditi in prosieguo dovrebbe
ritenersi ancora applicabile la disposizione di cui all’u.c. dell’art. 3
della l. 475/68 che vieta “la partecipazione contemporanea a più di tre
concorsi provinciali” (sempreché i futuri concorsi siano ancora
provinciali…).
I farmacisti con meno di 40 anni (a meno che, per effetto di quello stesso
ddl. cui si è fatto cenno poco fa o di altro intervento legislativo, tale
limite non venga elevato o addirittura eliminato) possono – in due o più –
partecipare in forma associata “sommando i titoli posseduti“, e quindi, se
teniamo conto del significato letterale della precisazione (che leggiamo
nel comma 7 dell’art. 11), a ognuno di loro il punteggio potrebbe essere
riconosciuto come se partecipasse individualmente; il che vorrebbe dire che
la sommatoria dei rispettivi punteggi così acquisiti dovrebbe essere
effettuata “a valle” (anche se, a quanto pare, questa interpretazione è
controversa).
In caso di acquisizione della farmacia in forma associata, la società così
costituita – in forma paritaria tra tutti gli interessati – dovrà comunque
durare tra loro non meno di 10 anni, “fatta salva la premorienza o
sopravvenuta incapacità” (da parte di uno o l’altro dei soci).
Inoltre, questa sembrerebbe essere una disposizione permanente e quindi
estesa anche ai concorsi ordinari che saranno banditi in prosieguo, ma
anche su quest’aspetto c’è qualche opinione contraria.
A parità di punteggio tra due o più concorrenti prevale quello più giovane
(in caso di partecipazione in forma associata a questi fini si considera
l’età media degli infraquarantenni).
Il punteggio massimo è di 50 punti assegnati da cinque commissari che
quindi hanno a disposizione 10 punti ciascuno: 7 per l’esercizio
professionale e 3 per titoli di studio e carriera.
La mancata iscrizione all’Ordine non preclude la partecipazione al concorso
quando l’iscrizione stessa non sia obbligatoria per l’esercizio
dell’attività svolta (ad es. per i professori e per gli informatori
scientifici).
* * *
Qui di seguito riportiamo ora in sintesi il quadro dei punteggi previsti
dal DPCM, come risultano evidentemente integrati o modificati dall’art. 11.

Punteggio per l’esercizio professionale

primi 10 anni
secondi 10 anni
|per l’attività di titolare e direttore di|0,50 |0,20 |
|farmacia aperta al pubblico | | |
|per l’attività di titolare di | | |
|parafarmacia | | |

|per l’attività di collaboratore di |0,45 |0,18 |
|farmacia aperta al pubblico | | |
|per l’attività di collaboratore di | | |
|parafarmacia | | |

Per l’attività di titolare, direttore e collaboratore di farmacia rurale
(anche non sussidiata) e per l’attività di titolare e collaboratore di
parafarmacia, con almeno – per tutti costoro – 5 anni di servizio, spetta
inoltre una maggiorazione del 40% sul punteggio spettante in base ai titoli
relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,5 (art.
9, l. 221/68)

|per l’attività di professore ordinario di|0,40 |0,15 |
|ruolo della facoltà di farmacia, per | | |
|l’attività di farmacista dirigente dei | | |
|ruoli delle unità sanitarie locali, per | | |
|l’attività di direttore di farmacia | | |
|ospedaliera o di farmacia militare, per | | |
|l’attività di direttore tecnico di | | |
|stabilimento farmaceutico | | |

|per l’attività di direttore di aziende |0,35 |0,10 |
|farmaceutiche municipalizzate, di | | |
|informatore scientifico o di | | |
|collaboratore ad altro titolo di | | |
|industria farmaceutica, di coadiutore o | | |
|collaboratore dei ruoli delle unità | | |
|sanitarie locali, di farmacista militare,| | |
|di direttore di deposito o magazzino | | |
|all’ingrosso di medicinali, di direttore | | |
|tecnico di officine di produzione di | | |
|cosmetici, di professore universitario | | |
|associato della facoltà di farmacia, di | | |
|farmacista dipendente del Ministero della| | |
|salute e dell’Istituto superiore di | | |
|sanità, delle regioni e delle province | | |
|autonome | | |

Punteggio per titoli di studio e carriera

Voto di laurea
in farmacia o CTF fino a punti 1

Seconda laurea in:
medicina – veterinaria punti 0,70
chimica – scienze biologiche

Specializzazioni – dottorati – borse studio fino a punti
0,40

Seconda laurea
in farmacia o CTF punti 0,30

Pubblicazioni scientifiche fino a punti
0,20

Idoneità precedente concorso punti 0,20
per sedi farmaceutiche da valutarsi una sola volta

Idoneità nazionale farmacista dirigente punti
0,20

Voto con cui si è conseguita
l’abilitazione e altri titoli conseguenti
in materia di aggiornamento professionale fino a punti 0,1

n.b.: i punteggi: “fino a…” sono a discrezione della commissione
Infine, alcuni esempi pratici:
Esempio n. 1

Rossi, 44 anni, collaboratore in impresa familiare di farmacia rurale
sussidiata
dal 1993, voto di laurea in farmacia 110 e lode, seconda laurea in CTF,
specializzazione in Farmacologia, una pubblicazione:
primi 10 anni – 0,45×10= 4,50
successivi 9 anni – 0,18×9= 1,62
I subtotale 6,12
Maggiorazione 40% 0,38 (perché il massimo
è 6,5)
II subtotale 6,50

Voto di laurea 1,00
Seconda laurea 0,30
Specializzazione 0,40
Pubblicazione 0,10
III subtotale 8,30 x 5

TOTALE
41,50

Esempio n. 2

Bianchi, 39 anni, titolare di farmacia rurale sussidiata dal 2000, voto di
laurea 100, idoneità a precedente concorso:
primi 10 anni – 0,50×10= 5,00
successivi 2 anni – 0,20×2= 0,40
I subtotale 5,40
Maggiorazione (40% di 5,40) 1,10 (perché il massimo è 6.5)
II subtotale 6,50

Voto di laurea 0,35
Idoneità concorso 0,20
III subtotale 7,05 x 5

TOTALE 35,25

Esempio n. 3

Verdi, 35 anni, collaboratore di farmacia urbana da 7 anni, voto di laurea
110 e lode, seconda laurea in biologia, idoneità a concorso:
primi 7 anni – 0,45×7= 3,15

Voto di laurea 1,00
Seconda laurea 0,70
Idoneità concorso 0,20
subtotale 5,05 x 5

TOTALE 25,25

Esempio n. 4

Neri, 63 anni, titolare di farmacia rurale sussidiata dal 1980 vinta a
concorso, voto di laurea 110 e lode:
primi 10 anni – 0,50 x 10= 5,00
successivi 10 anni – 0,20 x 10= 2,00
I subtotale 7,00
maggiorazione 0,00 (perché il massimo è 6,50)

idoneità concorso 0,20
voto di laurea 1,00
II subtotale 8,20 x 5

TOTALE 41,00

Esempio n. 5

Gialli e Grigi decidono di concorrere per la gestione associata per godere
del vantaggio di sommare i titoli posseduti.
Per tale sommatoria dei titoli, però, possono essere adottati due criteri
che portano ovviamente a risultati ben diversi tra loro.

5A

Secondo un primo criterio, che – come si è accennato – parrebbe più
rispondente alla lettera del comma 7 dell’art. 11 e forse anche alla ratio
stessa della disposizione (quella di agevolare l’ingresso dei più giovani
nel settore, come è vero che almeno al momento la partecipazione al
concorso in gestione associata è riservata agli infraquarantenni), si
dovrebbe procedere alla sommatoria tout court dei titoli posseduti da tutti
i partecipanti.
Quindi: per Gialli, 38 anni, collaboratore di farmacia rurale sussidiata
dal 2004, laureato in CTF con votazione 110 e lode, risultato idoneo ad un
precedente concorso, e per di più specializzato in Farmacognosia, il
punteggio andrebbe calcolato nel modo seguente:

primi 8 anni – 0,45 x 8= 3,60
maggiorazione 1,44
I subtotale 5,04
voto di laurea 1,00
idoneità a concorso 0,20
specializzazione 0,40
II subtotale 6,64 x 5

Totale Gialli 33,20

Per Grigi, 37 anni, collaboratore di farmacia urbana dal 2005, voto di
laurea di 95, una seconda laurea in chimica, il punteggio sarebbe invece
il seguente:
primi 7 anni – 0,45 x 7= 3,15
I subtotale 3,15

voto di laurea 0,20
seconda laurea 0,70
II subtotale 4,05 x 5

Totale Grigi 20,25

Gialli e Grigi partecipando in forma associata, dovrebbero sommare
semplicemente i loro titoli per il computo del punteggio ed il risultato
sarebbe di:

Gialli 33,20
Grigi 20,25

TOTALE PARTECIPAZIONE ASSOCIATA 50,00 (che è il punteggio
massimo)
In caso di assegnazione i due dovranno costituire una società al 50% con
una durata minima di 10 anni

5B

Le cose per Gialli e Grigi vanno invece diversamente valutando e “sommando”
in altro modo i titoli da loro posseduti.
Considerando, infatti, che al concorso straordinario si applicano, nei
limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Dpcm n. 298/1994,
che pone dei tetti massimi di assegnazione dei punteggi per ciascun
titolo, si dovrebbe concludere che, anche in caso di partecipazione al
concorso per la gestione associata, la somma dei punteggi ottenuti dal
singolo partecipe in ordine al singolo titolo non possa superare il
relativo limite massimo.
Ne deriverebbe quanto segue.
Per Gialli, 38 anni, collaboratore di farmacia rurale sussidiata dal 2004,
laureato in CTF con votazione 110 e lode, idoneo a concorso, specializzato
in Farmacognosia, il computo del punteggio dovrebbe essere il seguente:

primi 8 anni – 0,45 x 8= 3,60
maggiorazione 1,44

I subtotale 5,04
voto di laurea 1,00
idoneità a concorso 0,20
specializzazione 0,40
II subtotale 6,64 x 5

Totale Gialli 33,20

Per Grigi, 37 anni, collaboratore di farmacia urbana dal 2005, voto di
laurea 95, seconda laurea in chimica invece, il computo sarebbe invece:
primi 2 anni – 0,45 x 2= 0,90
successivi 5 anni – 0,18 x 5= 0,90
I subtotale 1,80
seconda laurea 0,70
II subtotale 2,50 x 5

Totale Grigi 12,50

Perciò, con riferimento alla pratica professionale dei primi dieci anni,
verrebbero considerati gli anni di Gialli a cui si sommerebbero quelli di
Grigi fino al raggiungimento dei primi dieci anni; i successivi cinque anni
di pratica professionale di Grigi, invece, dovrebbero essere considerati
come secondi “dieci anni” e così allo stesso modo per ciascun titolo di
studio o di carriera, ovvero relativo all’esercizio professionale, e sempre
nel rispetto del punteggio massimo previsto per ognuno di essi.
A questo punto avremmo:

Gialli 33,20
Grigi 12,50

TOTALE PARTECIPAZIONE ASSOCIATA 45,70

È comunque probabile, che le Regioni, concordando – ma non sarà semplice –
un “bando tipo”, finiscano anche per risolvere in un modo o nell’altro
qualche interrogativo, e speriamo che siano soluzioni che non si prestino a
loro volta a censure ragionevolmente proponibili anche al giudice
amministrativo.

(valerio pulieri)

(valerio salimbeni)

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