Esenti iva le prestazioni da holter pressorio, ecg e telemedicina rese in
farmacia? – QUESITO
Riferendomi alla vostra news del 16/04/2012, vorrei un chiarimento sul
trattamento iva dei servizi di ecg e holter ecg resi dalla nostra farmacia.
In particolare, poiché la società che produce i referti emette fattura alla
farmacia in esenzione da iva ci chiediamo se anche quest’ultima possa
fatturare ai suoi clienti senza applicare l’imposta.
La news da Lei richiamata commentava una recente risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate (n. 128/E del 20/12/2011) resa in risposta ad un interpello
posto da un’associazione di categoria che riguardava, nella specie, il
trattamento ai fini iva delle prestazioni rese dalle farmacie ai propri
clienti consistenti nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari,
infermieri e fisioterapisti per lo svolgimento di specifiche prestazioni
professionali.
Secondo l’Agenzia, il regime di esenzione iva proprio di queste prestazioni
è applicabile in ciascuno dei passaggi nei quali si articola il rapporto
operatore sanitario-farmacia-paziente al fine di assicurare le prestazioni
in oggetto, e ciò perché tali prestazioni rientrano a tutti gli effetti tra
quelle “sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese direttamente alla
persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a
vigilanza” per le quali è prevista, per l’appunto l’esenzione da iva.
Ora, se anche l’attività di refertazione svolta dalla società che fornisce
alla farmacia le apparecchiature di ECG e Holter EGC è oggettivamente
riconducibile a tali prestazioni esenti, a nostro avviso dovrebbe
applicarsi lo stesso principio affermato dall’Amministrazione finanziaria
per le prestazioni effettuate per conto della farmacia dagli infermieri,
fisioterapisti e altri operatori sanitari e, pertanto, la farmacia
dovrebbe fatturare in esenzione da iva anche le refertazioni da holter,
ECG, telemedicina, ecc. rese alla propria clientela.
Tuttavia, poiché l’Agenzia ha raggiunto quella conclusione in risposta ad
un interpello riguardante una particolare fattispecie – per l’appunto le
prestazioni rese da infermieri, fisioterapisti e altri operatori socio-
sanitari – un’immediata estensibilità dello stesso principio ad una vicenda
diversa (pur se analoga) sarebbe forse azzardata, e su questa stessa linea,
del resto, si è posta anche Federfarma in una sua recente circolare,
anticipando l’intenzione di formulare all’Agenzia, a tale proposito, uno
specifico interpello.
In attesa della risposta, pertanto, consigliamo di assoggettare
prudenzialmente tali prestazioni ad iva con aliquota ordinaria 21% nella
fatturazione al cliente.
(stefano
civitareale)