Furto di merci – QUESITO

L’altra notte abbiamo subito un furto di parafarmaceutici; che documenti
dobbiamo produrre per dimostrare al fisco la perdita subita?

Secondo le disposizioni del D.P.R. 411/1997, ai fini dell’iva i beni
acquistati dalla farmacia, se non rinvenuti nei locali dove viene
esercitata l’attività, si presumono ceduti, con conseguente obbligo di
corrispondere la relativa imposta. In altri termini, se il verificatore non
rinviene lo scontrino (o la fattura) di cessione della merce, è autorizzato
a presumere una cessione “in nero” a meno che non si dimostri che la merce
non sia più presente in farmacia per altre e diverse (legittime) ragioni.

Così, per superare tale presunzione, sempre il citato D.P.R. (art. 2)
prevede che “la perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o,
comunque indipendenti dalla volontà del soggetto” debba essere provata “da
idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione”
(in pratica, un verbale di denuncia all’autorità di pubblica sicurezza)
ovvero, più semplicemente, da una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che può
contenere anche soltanto l’indicazione del valore complessivo dei beni
perduti; in tale ultimo caso, però, bisogna essere pronti a fornire ai
verificatori fiscali i criteri e gli elementi in base ai quali è stato
determinato tale (complessivo) valore.

Tale autocertificazione deve comunque essere resa entro trenta giorni dalla
data dell’evento e tenuta a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria
per eventuali richieste.

È forse superfluo aggiungere, infine, che, ove la merce fosse assicurata,
con tutta probabilità sarebbe indispensabile (non per ragioni fiscali ma
per le condizioni del contratto di assicurazione) un verbale di denuncia
dettagliato.

(stefano civitareale)

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