Cedolare secca – QUESITO
Da un cliente commercialista ho sentito che per i contratti di
locazione per cui si è optato per il regime di cedolare secca è ora
obbligatorio redigere un “modello 69” per confermare all’Agenzia delle
Entrate che si seguita ad applicarlo. E’vero? E dove si può trovare questo
modello? Ne potreste parlare più ampiamente?
Coloro che hanno optato per la cedolare secca nel 2011 in virtù di
contratti di locazione ad uso abitativo in corso al 7 aprile 2011, qualora
intendano confermare l’opzione anche per il 2012 – e mantenerla per gli
anni successivi – dovranno presentare presso lo stesso ufficio dell’Agenzia
delle Entrate dove è stato registrato il contatto, entro trenta giorni
dalla data di scadenza dell’annualità contrattuale, il modello 69
reperibile, completo delle relative istruzioni per la compilazione,
direttamente dal sito internet www.agenziaentrate.it.
Più precisamente, la cedolare secca (di cui ci siamo già ampiamente
occupati nelle Sediva news del 24 e 27/05/2011 ed in quelle del 16 e 20
giugno sempre dello scorso anno) è un’imposta sostitutiva dell’Irpef e
delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul
contratto di locazione, che prevede l’applicazione, a partire dall’anno
d’imposta 2011, dell’aliquota fissa del 21% sul reddito da locazione per i
contratti c.d. “a canone libero”.
L’opzione per la cedolare secca – che comunque, lo ricordiamo, è pur sempre
facoltativa rispetto al regime di tassazione ordinario – va comunicata
separatamente, perché sia efficace, sia all’inquilino che al Fisco.
La comunicazione all’inquilino, da inviare per mezzo raccomandata a/r prima
dell’esercizio dell’opzione, oltre che informare il conduttore
dell’applicazione della cedolare secca, deve contenere anche la rinuncia a
richiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, anche se prevista
nel contratto, come ad esempio la famosa “variazione Istat”.
Per quel che concerne la comunicazione al Fisco, occorre distinguere i
contratti di locazione non ancora registrati al 7 aprile 2011 (giorno di
entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 che ha introdotto il regime della
cedolare secca nel nostro sistema tributario) da quelli anteriori a quella
data.
Infatti, per i nuovi contratti – registrati cioè a partire dal 7 aprile
dello scorso anno – l’opzione si esercita inviando preventivamente
all’inquilino la raccomandata e, in sede di registrazione, trasmettendo
telematicamente al Fisco il modello semplificato Siria (compilabile
direttamente tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate), ovvero presentando presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate,
unitamente al contratto stesso, il ricordato modello 69 in modalità
cartacea.
Invece, per i contratti già registrati alla data del 7 Aprile 2011,
l’opzione per l’anno 2011 dovrà essere comunicata al Fisco soltanto in sede
di dichiarazione dei redditi (nel modello Unico ovvero nel 730) da
presentare nel 2012, senza quindi la necessità di ulteriori o diverse
segnalazioni.
Ma, come già precisato, per confermare l’applicazione della cedolare secca
anche per il 2012 di questa seconda tipologia di contratti, si deve
presentare all’Ufficio, presso il quale è avvenuta la registrazione, il
modello 69 cartaceo entro trenta giorni dalla scadenza dell’annualità
contrattuale (Circolare n. 26/E/2011).
In applicazione della regola generale, dunque, tale comunicazione
vincolerà, salvo revoca, il locatore all’opzione per la cedolare secca
anche per le restanti annualità del contratto di locazione, senza dover
ripeterne successivamente la presentazione all’Agenzia delle Entrate.
(franco lucidi)
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