Con il dl. liberalizzazioni più spazio al mercato anche nelle professioni

Dal provvedimento “Crescitalia” giunge anche un ulteriore tassello alla
liberalizzazione delle professioni intellettuali, il cui esercizio del
resto viene sempre di più assimilato a quello di qualsiasi altra attività
imprenditoriale. Ma vediamo in sintesi le novità.

Eliminate le tariffe. Le tariffe professionali, determinate da appositi
regolamenti e poste a tutela della trasparenza e (quanto a quelle “minime”)
del decoro dell’attività professionale , vengono “semplicemente” abolite
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e quindi dal
25/03/2012. Al loro posto viene introdotto l’obbligo per il professionista
di redigere, prima dell’assunzione di qualsiasi incarico professionale, un
preventivo “di massima” – non necessariamente in forma scritta – modulato
in funzione del numero e del grado di complessità delle prestazioni
concordate e tale da consentire al cliente di comprendere il tipo di
attività richiesta, l’impegno necessario per renderla e il compenso
proposto.

Su questo nuovo adempimento vigileranno gli Ordini professionali, che fino
a ieri vigilavano invece sulla corretta applicazione delle tariffe.

Tuttavia, le tariffe vigenti appunto al 25/03/2012 continuano ad
applicarsi, sia pure soltanto ai fini della liquidazione delle spese
giudiziali, almeno sino a quando un apposito decreto non avrà a tal fine
fissato nuovi parametri .

Obbligatoria la polizza assicurativa. L’assicurazione per la
responsabilità professionale, certamente un elemento di affidabilità in più
nella scelta di un professionista da parte del cliente, diventa ora
obbligatoria, tant’è che i suoi estremi devono essere indicati nel
preventivo.

Durata massima del tirocinio. La durata massima del tirocinio professionale
per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a
diciotto mesi. Apposite convenzioni tra il Ministero dell’istruzione,
università e ricerca e i Consigli nazionali delle varie professioni
potranno stabilire che per i primi sei mesi il tirocinio sia svolto in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o di quella magistrale o specialistica. Tali disposizioni
non si applicano, però, alle professioni sanitarie (tra le quali,
naturalmente, quella di farmacista) per le quali resta la normativa
attualmente vigente.

Viene infine stabilito che al tirocinante deve essere riconosciuto un
rimborso spese forfetario dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Società tra professionisti a prevalente base professionale. Con la legge di
stabilità per il 2012 è stata introdotta nel nostro ordinamento, come
qualcuno forse ricorderà, la possibilità di costituire società tra
professionisti (Stp) per l’esercizio in forma associata delle professioni
in una delle forme previste dal codice civile e, quindi, anche sotto forma
di società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) .

Trascurando per il momento tutti i problemi e i dubbi che discendono da una
scelta legislativa del genere, che si limita ad estendere tout court
l’adozione di moduli societari tagliati su misura per le attività
commerciali nell’ambito delle professioni intellettuali regolamentate, ora
la legge di conversione del provvedimento – nel chiaro intento di evitare
il rischio della prevalenza di logiche di “puro profitto” nella gestione,
che finiscano con il ledere l’autonomia e la deontologia professionale dei
professionisti partecipanti a discapito della qualità delle loro
prestazioni – stabilisce che il numero dei soci professionisti, ovvero
(secondo il tipo o la forma di società) la misura della loro partecipazione
al capitale sociale, sia tale che costoro abbiano la maggioranza dei due
terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, pena lo scioglimento della
società e la sua cancellazione dall’albo professionale nella quale è stata
iscritta.

E’ appena il caso di aggiungere, infine, che queste novità non si
applicano (almeno per il momento, perché di questo passo nulla sembra più
precluso al legislatore…) alle società di farmacisti, che sono infatti
regolate, come ben sappiamo, da una disciplina speciale ( legge 362/91) che
tuttora impedisce il ricorso alla società di capitale (s.r.l. o s.p.a).

(Studio Associato)

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