Dal dl. liberalizzazioni anche una spinta ulteriore alla libertà di
iniziativa economica

Nel dl. liberalizzazioni non c’è soltanto l’art. 11, perché sono tante
altre le norme innovative che vi sono contenute.

Ad esempio, viene anche portato a compimento – almeno sulla carta – il
progetto legislativo, iniziato nel 2011, di dare completa attuazione al
principio costituzionale di libera iniziativa economica, e a quello
comunitario di libera concorrenza.

Il tenore letterale delle relative disposizioni, infatti, è inequivocabile:
da un lato, vengono abrogate – a far data dall’entrata in vigore dei
regolamenti governativi attuativi (quelli che verranno, naturalmente) –
tutte le disposizioni che impongono “lacci e lacciuoli” burocratici (sia in
entrata che in corso di esercizio) alle attività economiche, se “non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di
proporzionalità”; dall’altro, le norme recanti divieti, limiti e
restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche, che
sopravvivranno a questa “sfoltitura”, dovranno essere interpretate
restrittivamente ed in senso “ragionevolmente proporzionato alle perseguite
finalità di interesse pubblico generale”.

Pertanto, anche laddove un’attività economica sia regolamentata in funzione
di un (superiore) interesse pubblico generale, i vari permessi,
autorizzazioni, requisiti professionali e non, richiesti per il suo
esercizio dovranno porsi in un rapporto di “ragionevole proporzione”
rispetto al fine di tutela del (superiore) interesse pubblico che ha
giustificato, per l’appunto, la limitazione della libera iniziativa
economica per quell’attività e/o settore (lo stesso regime speciale che
disciplina l’esercizio della farmacia può costituirne l’esempio).

Infine, come accennato, appositi regolamenti governativi, da emanarsi entro
la fine del 2012, si incaricheranno di attuare questi principi
(individuando anche, però, le attività per le quali permangono invece,
tutte o in parte, le restrizioni) ai quali dovranno adeguarsi altresì i
sistemi normativi regionali, anche ai fini della valutazione di
“virtuosità” per il nuovo patto di stabilità interno di cui all’art. 20 del
D.L. 98/2011.

(stefano lucidi)

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