Il riassorbimento della sede in soprannumero nell’art. 11 del
dl. liberalizzazioni – QUESITO
Alla luce del DL “liberalizzazioni”, chiedo lumi per il criterio
topografico e/o della distanza in un comune di circa 11.000 abitanti ed
esattamente per il “riassorbimento” previsto dall’art. 2 comma 2° della
Legge 362/1991. In particolare, l’apertura di nuove sedi con il quorum
fissato a 3.300 abitanti per farmacia, impone alla Regione di provvedere,
automaticamente e prioritariamente, al riassorbimento della farmacia in
soprannumero?
Almeno astrattamente la riduzione del quorum a 3300 abitanti non incide
sull’area applicativa del criterio topografico, e quindi nei comuni con
popolazione inferiore a 12500 abitanti tale criterio è tuttora in principio
utilizzabile, sia pure nel noto limite di una sola farmacia.
Per di più, e in questo senso si è talora espressa la giurisprudenza
amministrativa (illustrando comunque la tesi con argomenti che perlomeno in
tale circostanza non appaiono privi di fondamento), quando l’aumento della
popolazione o, come in questo caso, la drastica (e del tutto
incomprensibile quanto asistematica) riduzione – da 5000 a 3300 – del
quorum comporti in un comune “minore” (proprio quello cui Lei si riferisce)
l’istituzione di una o due nuove sedi con il criterio demografico,
potrebbe non rivelarsi affatto scontato (né “automatico” o “prioritario”,
come si legge nel quesito) il preventivo riassorbimento (nel numero
complessivo delle sedi corrispondenti al nuovo rapporto limite) della sede
in soprannumero ora prevista nella p.o. di quel comune.
Infatti, il riassorbimento contemplato nel secondo comma dell’art. 104 TU.
(secondo il testo modificato dall’art. 2 della l. 362/91) riguarda bensì
tutte le farmacie in soprannumero istituite con il criterio topografico o
della distanza (rurali o urbane che siano, nonostante l’incredibile avviso
diverso di cui abbiamo parlato tante volte), ma soltanto quando la sede
soprannumeraria riguardi un comune con oltre 12500 abitanti, per il quale,
cioè, quel criterio era – e naturalmente lo è ancor oggi, dopo la
definitiva entrata in vigore dell’art. 11 del dl. liberalizzazioni –
inapplicabile.
Senonché, su questo punto ha avuto modo di intervenire – con il pur
discutibile (e molto discusso) “parere” del 21 marzo u.s. – l’ufficio
legislativo del Ministero della Salute (che almeno qui sembra dunque
pensarla in termini condivisibili dai titolari di farmacia), sottolineando
che “l’applicazione del nuovo parametro previsto dal novellato art. 1,
comma 1 della legge n. 475/1968 (si tratta evidentemente del quorum di 3300
abitanti) amplierà nella maggior parte dei comuni il numero delle farmacie
spettanti in base al criterio della popolazione, con conseguente
riassorbimento, nella determinazione di tale numero, di farmacie aperte
sulla base del criterio topografico o della distanza di cui all’articolo
104 del testo unico delle leggi, sia prima, sia dopo l’entrata in vigore
della l. 362/1991”.
Secondo il “parere”, pertanto, nel Suo caso la farmacia ora risultante in
soprannumero nel comune dovrebbe essere (anch’essa) riassorbita e quindi
riparametrata, unitamente alle sedi in numero, con riguardo al nuovo
rapporto limite di 3300 abitanti.
È l’avviso di un ministero (dove, come si vede, non c’è alcuna distinzione
tra farmacie rurali e urbane, né tra criterio topografico e criterio della
distanza…) che, se potrà valere poco o nulla dinanzi al giudice
amministrativo, fungerà però certamente da linea guida nell’elaborazione
dei “dati” (come li definisce l’art. 11) relativi a questa “revisione
straordinaria” (o simile) della “pianta organica” (o simile) delle
farmacie che gli 8000 comuni dovrebbero trasmettere alle Regioni entro
il prossimo 24 aprile.
Nei fatti, insomma, le cose potrebbero andare proprio nella direzione che
Lei auspica.
(gustavo bacigalupo)
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