La detrazione del 55% tra farmacia e ambulatorio medico – QUESITO

Da qualche anno ho affittato a uno studio medico un locale adiacente alla
farmacia che avevo acquistato personalmente ma che ho poi inserito tra i
beni aziendali pur senza essere mai utilizzato direttamente per
l’esercizio. È necessario ora provvedere alla sostituzione della caldaia
dello studio e vorrei sapere chi è tenuto a pagare e, nel caso sia io, se
posso beneficiare del 55%.

In mancanza di specifici accordi intercorsi tra le parti, per stabilire chi
deve sostenere le spese inerenti l’immobile concesso in locazione (ad uso
commerciale o meno) , si applicano i criteri generali del codice civile
(cfr. art. 1575 e ss. ) che fanno ricadere sul proprietario-locatore
l’onere di eseguire le opere straordinarie al fine di garantire e mantenere
lo stabile in buono stato, assicurandone l’idoneità all’uso pattuito.

Pertanto, trattandosi nel Suo caso di un intervento di carattere appunto
straordinario sull’immobile (si veda a riguardo la specifica tabella di
CONFEDILIZIA sul sito www.confedilizia.it, redatta con criteri pattuiti
dalle Associazioni di categoria dei proprietari di immobili e degli
inquilini), le spese per la sostituzione della caldaia devono ritenersi a
carico del proprietario-locatore, perciò della farmacia come tale,
rientrando l’immobile, come Lei riferisce, nel patrimonio aziendale.

Le spese per la sostituzione della caldaia diventano quindi bensì
deducibili dal reddito d’impresa, ma la farmacia non potrà godere anche del
beneficio fiscale del 55%, in quanto la normativa fiscale di riferimento
stabilisce che i titolari di reddito di impresa, che sostengono interventi
di riqualificazione energetica sugli immobili di proprietà, possono
usufruire dell’eco-bonus soltanto a condizione che gli stessi: a) siano per
l’impresa stessa strumentali, abbiano cioè come unica destinazione quella
di essere direttamente impiegati per lo svolgimento dell’attività
imprenditoriale, ovvero abbiano caratteristiche tali da consentirne solo un
uso industriale o commerciale; e b) siano effettivamente utilizzati
nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (art. 2 del DM 19 febbraio
2007 e s.m.i.; Ris. n. 340/E/2008 e Ris. n. 303/E/2008).

Nel caso specifico, insomma, la mancanza del requisito dell’utilizzo
diretto dell’immobile fa venir meno il diritto alla detrazione del 55%
sulle spese sostenute per la sostituzione della caldaia.

Cogliamo infine l’occasione per rammentare ulteriormente (v. Sediva news
del 30/01/2012) che, se la normativa non cambia ancora una volta, si può
fruire della detrazione del 55% soltanto per gli interventi di
riqualificazione energetica realizzati sino al 31/12/2012.
(mauro giovannini)

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