Ancora sul canone speciale Rai per le imprese – QUESITO

Apprendendo dalla vostra News del 13 gennaio u.s. del nuovo obbligo per
tutte le imprese, introdotto dal decreto “Salvaitalia”, di indicare nella
dichiarazione dei redditi il numero dell’abbonamento speciale rai e la
categoria di appartenenza, mi sorge un dubbio: la comunicazione deve essere
fatta solo per i televisori o anche per i monitors utilizzati per la
diffusione negli spazi di vendita della farmacia di messaggi di
informazione e/o pubblicitari?

In effetti l’art. 17 del decreto “SalvaItalia” (D.L. 201/2011 convertito,
con modificazioni in legge 214/2011) istituisce per tutte le imprese, quale
che sia la forma giuridica adottata (individuale o societaria) e, quindi,
anche per tutte le farmacie, l’obbligo di comunicazione in discorso allo
scopo (evidente) di verificarne il corretto pagamento da parte delle
stesse.

La risposta al Suo dubbio, pertanto, presuppone in pratica una verifica “a
monte” sui monitor utilizzati in farmacia; la questione, cioè, non è tanto
se per i monitor utilizzati per la diffusione interna di messaggi
informativi o pubblicitari debba essere fatta la comunicazione, quanto
quella di verificare se per gli stessi sia dovuto l’abbonamento (speciale),
perché in caso affermativo viene da sé che diventa obbligatoria anche la
comunicazione.

Ora, in più di un’occasione (ma per una disamina più estesa dell’argomento
v. Sediva news del 23/07/2009 in Piazza Pitagora n. 556) abbiamo chiarito
che il canone è dovuto per la detenzione di apparecchi potenzialmente
idonei alla ricezione del segnale radio-televisivo anche se effettivamente
utilizzati soltanto come “lettori” di cd, dvd o video-cassette contenenti,
per l’appunto, il messaggio informativo e/o pubblicitario. Naturalmente ci
riferivamo ai televisori, e soltanto a quelli.

Senonché, recentemente ci sono stati degli sviluppi sull’argomento.

Infatti, come si è avuto modo di apprendere anche dalla stampa
specializzata, a seguito di un’”improvvida” interpretazione, secondo la
quale sarebbero assoggettabili al canone non solo gli apparecchi
specificatamente destinati alla visione delle trasmissioni televisive (i
televisori, per l’appunto) ma tutti quelli potenzialmente idonei alla
ricezione del segnale radiotelevisivo, e quindi anche computer, tablet,
smartphone, la Rai aveva scatenato una campagna di recupero del canone
speciale presso gli esercizi commerciali (tra i quali le farmacie) e gli
studi professionali dotati (anche solo) di un computer collegato a
internet.

Alle comprensibili proteste la stessa Rai, però, dopo essersi consultata
con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fatto marcia indietro,
precisando che il pagamento del canone è escluso per tutte le nuove
tecnologie, essendo circoscritto all’uso di un apparecchio televisivo
propriamente detto.

Resta quindi confermato, anche dopo quest’ennesima polemica (generata
evidentemente anche da una normativa lacunosa e “datata”), che il possesso
di un monitor “puro”, cioè inidoneo fin dall’origine alla ricezione del
segnale radiotelevisivo, esclude l’assoggettamento al pagamento del canone
speciale Rai e, conseguentemente, anche al nuovo obbligo di comunicazione
introdotto dal decreto “SalvaItalia”.

(stefano
civitareale)

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