Approvato il decreto legge fiscale
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2012 l’ennesimo decreto
legge del Governo Monti (entrato in vigore il giorno stesso), che reca il
n. 16 e che riguarda questa volta disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni fiscali, di efficientamento e potenziamento
dell’accertamento.
Segnaliamo di seguito le principali novità.
1. Rateizzazione debiti tributari
E’ noto che prima di notificare le cartelle di pagamento relative a
recuperi a tassazione conseguenti all’esame da parte dell’Agenzia delle
Entrate dei modelli Unici annualmente trasmessi, l’A.F. invia degli avvisi
denominati “bonari” che consentono di pagare il dovuto con una riduzione
delle sanzioni dall’ordinario 30% dell’imposta non versata al 10%. Per tali
avvisi è possibile chiedere una rateazione (6 rate trimestrali, o 20 rate
trimestrali se il debito complessivo è superiore ad € 5.000) che, se non
rispettata, comportava la decadenza dal beneficio e la riscossione in unica
soluzione a mezzo di cartella di pagamento. Con la novità introdotta da
questo decreto, anche nel caso descritto di mancato pagamento di una rata
dell’importo scaturente dall’avviso bonario sarà sempre possibile accedere
ad una nuova rateazione a seguito della notifica della successiva cartella.
Peraltro, il contribuente ha facoltà di chiedere, e questa è una norma di
carattere generale, che il piano di rateazione preveda rate variabili di
importo crescente per ciascun anno in luogo delle odierne rate costanti, ed
egli decade dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate
consecutive.
I piani di rateazione a rata costante già emessi prima del 2 marzo 2012 non
sono modificabili, a meno che non si chieda una ulteriore rateazione in
caso di comprovata situazione di difficoltà finanziaria.
Ancora sul piano generale, è ora previsto che la rateazione può essere
concessa in assenza dei requisiti richiesti (prova della situazione di
difficoltà finanziaria in base alla classe Isee di appartenenza del singolo
contribuente, o in base all’indice denominato ALFA di liquidità delle
imprese) per debiti inferiori ad € 20.000, in luogo dei precedenti €
5.000.
Inoltre, un’ulteriore buona notizia, l’Equitalia non può più iscrivere
ipoteca in pendenza di rateazione, anche se purtroppo sono fatte salve le
ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
2. Comunicazioni e adempimenti formali
I benefici di natura fiscale, o le opzioni a particolari regimi fiscali
subordinati alla comunicazione preventiva da parte del contribuente
all’Agenzia delle Entrate, non sono preclusi dal mancato adempimento di
natura formale, come appunto la detta comunicazione, sempreché: a) la
violazione non sia stata già constatata dal Fisco; b) il contribuente
effettui – entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile (30 settembre dell’anno successivo a quello di competenza) –
l’adempimento formale richiesto dalla legge (ad es. l’opzione per la
determinazione dell’Irap sulla base dei dati di bilancio); e infine c) egli
versi la sanzione dovuta nella misura minima (€ 258).
3. Spesometro
E’ stato eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il limite di € 3.000
per le operazioni con obbligo di emissione della fattura da comunicare
annualmente al Fisco in esecuzione del provvedimento meglio noto come
“spesometro”.
E’ stato così sostanzialmente reintrodotto il vecchio “elenco clienti e
fornitori” che evidentemente anche le farmacie dovranno ora trasmettere.
Resta invece il limite di € 3.600 per le operazioni effettuate nei
confronti di soggetti non titolari di partita iva (come i clienti “privati”
della farmacia, e, soprattutto, case di cura e simili).
Questa nuova disposizione porta con sé diversi problemi interpretativi su
cui torneremo ben presto (primo fra tutti, naturalmente, quello dei
rapporti tra la farmacia e l’Asl, di cui ci siamo occupati nella Sediva
news del 5/3/2012).
4. Dichiarazioni
Non dovrà essere più indicato il domicilio fiscale dei contribuenti negli
atti che vengono inoltrati all’Amministrazione finanziaria.
5. Comunicazione delle operazioni effettuate con i Paesi inclusi nella
“black list”
L’obbligo di comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le
operazioni effettuate da e per i paesi indicati nella c.d. “black list” è
circoscritto ai rapporti economici di importo superiore ad € 500.
6. Cancellazioni di ipoteche ultraventennali su immobili
La cancellazione di ipoteche iscritte su unità immobiliari da oltre
vent’anni a seguito di estinzione dell’obbligazione garantita si esegue, a
regime, automaticamente entro 30 giorni dalla comunicazione che il
creditore (l’istituto mutuante) deve trasmettere all’Agenzia del
territorio entro 30 giorni dall’estinzione stessa, senza oneri per il
debitore (il mutuatario).
Le “vecchie” ipoteche verranno estinte sempre mediante comunicazione da
parte del creditore, da effettuare questa volta entro sei mesi dalla
ricezione della relativa richiesta tramite raccomandata a.r. da parte del
debitore, con la quale il creditore stesso trasmette al conservatore dei
registri immobiliari la data di estinzione dell’obbligazione, ovvero
l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca.
Il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione entro il giorno
successivo a quello di ricezione della comunicazione del creditore.
7. Pignoramenti del Fisco
Il pignoramento dello stipendio da parte di Equitalia per il pagamento di
somme dovute all’amministrazione finanziaria non può eccedere un decimo
dello stipendio stesso se questo è inferiore a € 2.000, un settimo se è
superiore ad € 2.000 ma inferiore a € 5.000 e un quinto per stipendi di
importo superiore.
Inoltre, Equitalia non può procedere all’espropriazione immobiliare, come
anche non può iscrivere ipoteca su unità immobiliari del debitore, ove
l’importo complessivo del credito non superi € 20.000.
8. Crediti erariali “bagatellari”
Lo Stato abbandona i crediti di importo inferiore ad € 30 (il precedente
limite era di € 16,53).
9. Trasferimento all’estero di denaro
E’ stata abrogata l’imposta di bollo del 2% sui trasferimenti all’estero di
denaro.
10. Addizionali comunali irpef
Le variazioni delle addizionali comunali devono essere pubblicate entro il
20 dicembre, e non più entro il 31, dell’anno competenza.
11. Irap
Sarà possibile chiedere il rimborso, con modalità che dovranno essere
successivamente fissate da apposito decreto ministeriale, dell’Irap
versata negli anni precedenti al 2012 per la parte eccedente la quota di
imposta relativa alle spese per il personale dipendente non dedotta nelle
singole annualità (per disposizione di legge che limitavano tale
deducibilità al 10% di quell’importo).
La norma si è resa necessaria per evitare la censura di incostituzionalità
da parte della Consulta della precedente disposizione che era appunto
limitativa come appena indicato.
12. I costi connessi alla commissione del reato di evasione fiscale
Sono indeducibili i componenti negativi di reddito direttamente connessi al
compimento di reati qualificabili come delitti non colposi con il quale il
GUP ha disposto il giudizio.
13. Studi di settore
Per gli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo u.s. (data di entrata
in vigore del dl.), in caso di omessa presentazione dei modelli relativi
agli studi di settore, o in caso di infedele loro compilazione, è ammesso
l’accertamento induttivo da parte del Fisco (quello formato sulla base di
presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza), nell’ipotesi in cui l’infedeltà sia superiore al 15% dei
ricavi stimati dagli studi stessi, o comunque ad € 50.000.
Inoltre, il termine per la pubblicazione nella G.U. delle integrazioni
degli studi di settore applicabili per l’anno 2011 è stato prorogato al 30
aprile 2012, dall’originario 31 marzo.
14. Black list per la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali
L’Agenzia delle Entrate deve elaborare liste selettive di contribuenti che
sono stati ripetutamente segnalati in forma non anonima in ordine alla
violazione dell’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale.
15. Accertamenti esecutivi
Con altra disposizione emanata con una delle tante manovre dal Governo
precedente, a decorrere dal 1° ottobre 2011 gli accertamenti notificati
dall’Agenzia delle Entrate relativi alle annualità 2007 e seguenti sono
immediatamente esecutivi, con la conseguenza che Equitalia può procedere
direttamente alla riscossione degli importi ivi risultanti come dovuti, se
il contribuente non ha provveduto al loro pagamento entro 180 giorni dalla
data di scadenza (60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo).
Con questo dl., viene previsto che Equitalia deve preventivamente
comunicare con una semplice raccomandata al contribuente “accertato” di
aver preso in carico le somme affidate per il mancato pagamento dell’atto
di accertamento esecutivo, che tuttavia può essere omessa se vi è fondato
pericolo per la riscossione.
È stato inoltre prorogato al 31 dicembre del terzo anno successivo alla
notifica dell’accertamento, in luogo del 31 dicembre del secondo anno, il
termine entro il quale Equitalia deve avviare l’espropriazione forzata.
16. Imposta di bollo
A decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata estesa a tutti i depositi bancari e
postali l’imposta di bollo dell’uno per mille sulle comunicazioni
periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non
soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali,
anche se rappresentati dai certificati.
L’imposta non è dovuta per le comunicazioni emesse dai fondi pensione e dai
fondi sanitari ed è pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille
dal 2013.
17. Scudo fiscale
Il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle attività
oggetto di scudo fiscale è prorogato al 16 maggio di ogni anno.
In ogni caso, non è precluso l’accertamento dell’iva sulle attività
“scudate” (per evitare censure da parte della Corte di Giustizia europea).
18. Imposta sui valori immobiliari esteri (Ivie)
L’Ivie non è dovuta quando l’importo (0,76% del valore degli immobili
posseduti dal contribuente all’estero) è inferiore ad € 200. Tale importo
non costituisce una franchigia, per cui, ove sia dovuta la somma ad esempio
di € 250, questa si versa integralmente.
19. Compensazioni iva
E’ stato ridotto da € 10.000 ad € 5.000 l’importo del credito iva per
consentire la compensazione c.d. “orizzontale” (iva da Irpef, iva da Inps,
iva da contributi) senza gli oneri previsti dalla legge (presentazione di
dichiarazione iva autonoma, comunicazione preventiva all’Agenzia delle
Entrate, ecc.).
20. Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)
In sede di prima applicazione della TARES, sarà individuata una superficie
immobiliare convenzionale su cui calcolare il nuovo tributo sulla base
degli elementi in possesso dell’Agenzia del territorio.
21. Chiusura partita iva inattiva
L’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione ai titolari di partiva
iva che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività,
con l’invito al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un terzo.
22. Aggiornamento catastale
Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita
presunta, è necessario provvedere al più presto alla presentazione degli
atti di aggiornamento catastale.
Inoltre, le sentenze definitive delle commissioni tributarie avverso gli
atti di accatastamento devono essere immediatamente annotate dagli uffici
del territorio per l’aggiornamento dei relativi dati.
23. Esportazione di contanti
L’esportazione di denaro contante per importi superiori al limite legale di
€ 10.000, sarà sanzionato in misura proporzionale all’entità dell’importo
eccedente, che è oggetto di sequestro da parte delle autorità.
Come di consueto, le norme potranno essere oggetto di modifiche da parte
del Parlamento e ne daremo tempestivamente conto.
(stefano lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!