Varie sul lavoro
L’assenza prolungata per malattia del lavoratore a tempo determinato
D – Un collaboratore farmacista, assunto con un contratto a tempo
determinato di tre mesi, mi ha ora presentato un certificato medico per 45
giorni, mentre il rapporto dovrebbe cessare tra circa 30 giorni. Come mi
devo comportare? C’è la conservazione del posto di lavoro? E la
retribuzione per i 15 giorni eccedenti la scadenza del termine?
R – Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
le disposizioni relative alla conservazione del posto di lavoro e quelle
inerenti al trattamento retributivo sono applicabili soltanto nei limiti
temporali di scadenza del rapporto.
Nel Suo caso, pertanto, la conservazione del posto opera fino al “giorno di
scadenza del contratto a tempo determinato”, e così pure il diritto alla
corresponsione della relativa retribuzione.
Trasferimento all’estero del lavoratore e interruzione concordata del
rapporto
D – Ero da tempo entrato nella determinazione di ridurre il personale
dipendente della farmacia, e, parlandone con un mio collaboratore, mi ha
riferito della sua intenzione di trasferirsi all’estero. Ci siamo accordati
per l’interruzione del rapporto di lavoro e vorrei sapere qualcosa sul
preavviso.
R – Si è in tal caso in presenza di una risoluzione per mutuo consenso
delle parti, e quindi di una risoluzione consensuale che costituisce
evidentemente una vicenda ben distinta da quella della cessazione del
rapporto per recesso di una delle parti.
Conseguentemente, non trovano applicazione le norme riguardanti il
licenziamento o le dimissioni e non c’è quindi l’obbligo del preavviso, né
quello di corrispondere al lavoratore una qualunque indennità sostitutiva.
(giorgio bacigalupo)