Varie sul lavoro
Trasferimento all’estero del lavoratore e interruzione concordata del
rapporto
D – Ero da tempo entrato nella determinazione di ridurre il personale
dipendente della farmacia, e, parlandone con un mio collaboratore, mi ha
riferito della sua intenzione di trasferirsi all’estero. Ci siamo accordati
per l’interruzione del rapporto di lavoro e vorrei sapere qualcosa sul
preavviso.
R – Si è in tal caso in presenza di una risoluzione per mutuo consenso
delle parti, e quindi di una risoluzione consensuale che costituisce
evidentemente una vicenda ben distinta da quella della cessazione del
rapporto per recesso di una delle parti.
Conseguentemente, non trovano applicazione le norme riguardanti il
licenziamento o le dimissioni e non c’è quindi l’obbligo del preavviso, né
quello di corrispondere al lavoratore una qualunque indennità sostitutiva.
(giorgio bacigalupo)