Con lo “spesometro” attenzione alla data di incasso della DCR
L’obbligo di comunicazione telematica dell’elenco delle operazioni attive e
passive rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (il c.d.
spesometro), introdotto dall’art. 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito
con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122, riguarda – per gli anni dal
2011 in poi – anche le Distinte Contabili Riepilogative emesse dalla
farmacia alla Asl di competenza, a meno che (naturalmente è più che altro
un’ipotesi) il suo ammontare complessivo al lordo dell’iva non sia
inferiore alla fatidica soglia di 3.600 euro.
Il termine di invio della comunicazione è il 30 aprile dell’anno successivo
a quello di riferimento.
Per l’anno 2011, tuttavia, si prenderà in considerazione soltanto il
periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011; e questo vale non
soltanto per le DCR, ma anche per tutte le operazioni rilevanti ai fini iva
per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura e quindi anche per
le eventuali cessioni “da cassetto” (piuttosto rare, in verità) di
ammontare pari o superiore ai 3.600 euro (sempre iva compresa), da
comunicare pertanto anch’esse entro il prossimo 30 aprile.
Tornando alle DCR, queste operazioni (assimilate – come è noto – alle
cessioni dei commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al
pubblico di cui all’art. 22, co 1, n. 1, del D.P.R. 26/10/1972) sono
annoverate tra le “operazioni rilevanti ai fini del tributo per le quali
non ricorre l’obbligo di emissione della fattura” (le c.d. operazioni
business to consumer), le quali devono perciò essere ricomprese nella
comunicazione quando il loro importo al lordo dell’iva sia pari o superiore
ai detti 3.600 euro (Provv.to Agenzia delle Entrate del 22/12/2010 – Par.
2).
In particolare, a conferma del carattere di “cessioni in corrispettivo”
(quindi non soggette, come detto, all’emissione di fatture) di tali
operazioni, l’Amministrazione Finanziaria ha da tempo precisato (cir. n.
74/343246 del 06/07/1983) che – al momento di presentazione della Distinta
Contabile Riepilogativa ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 15/09/1979 – le
farmacie devono provvedere all’emissione di uno scontrino fiscale per
l’importo globale risultante dalla distinta medesima, recante la dizione,
anche in codice, di “corrispettivo non pagato”, e provvedere altresì,
all’atto della riscossione, all’emissione di altro scontrino fiscale per
l’importo liquidato dal SSN al lordo delle regolari ritenute (Enpaf,
sindacali, convenzionali, ecc.).
Del resto una conferma espressa sull’obbligo di inserimento di tali
operazioni nella comunicazione ex art. 21 D.L. 78/2010 è giunta
recentemente dalla stessa Agenzia delle entrate che, in risposta ai quesiti
pervenuti da Associazioni di categoria (Documento del 11/10/2011 della
Direzione Centrale Accertamento), ha riconosciuto (Domanda n. 7) che “ai
fini della comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ai
3.000 € devono essere considerati rilevanti i corrispettivi emessi a fronte
dell’incasso delle distinte riepilogative ASL”.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria, a ben guardare, precisa anche
il momento di rilevanza dell’operazione ai fini della comunicazione, che
viene giustamente indicato in quello del pagamento del corrispettivo da
parte della Asl alla farmacia o all’eventuale istituto finanziatore
(Credifarma, ecc.), e peraltro anche nel primo commento sistematico
dell’Agenzia sul nuovo adempimento (Par. 4 della cir. n. 24/E del
30/05/2011) si chiarisce che “per l’individuazione degli elementi
informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento al
momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto o,
in mancanza dell’obbligo, al momento di effettuazione dell’operazione ai
sensi dell’art. 6 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633”.
D’altra parte, ai sensi dell’art. 24 del Dpr. 633/72 (che riguarda proprio
le modalità e i termini di registrazione dei corrispettivi), l’annotazione
deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono
effettuate, entro il giorno non festivo successivo, mentre, secondo l’art.
6 dello stesso Dpr, le cessioni periodiche e continuative di beni in
esecuzione di contratti di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c. (tra
cui da sempre sono comprese anche le operazioni documentate nella DCR) si
considerano effettuate “all’atto del pagamento del corrispettivo”.
Dunque, nel tracciato telematico della comunicazione in argomento dovrà
essere indicata -nel campo “data dell’operazione” – la data di
registrazione dell’ammontare globale dei corrispettivi giornalieri
(comprensivo dell’importo “scontrinato” alla Asl) che sarà necessariamente
quella del primo giorno non festivo successivo all’emissione dello
scontrino, coincidente a sua volta con quella di pagamento del
corrispettivo effettuato dalla Asl.
Ora, chiarito questo, teniamo conto che per le stesse operazioni le Asl
sono tenute da parte loro ad effettuare anch’esse, ma evidentemente “dal
lato passivo”, questa comunicazione indicando praticamente gli stessi dati,
cosicché in essa l’Asl, con riguardo alle operazioni di fornitura
documentate dalle DCR presentate dalle farmacie, indicherà verosimilmente –
nel campo “data dell’operazione” – la data di pagamento dei relativi
corrispettivi (effettuato, come accennato, direttamente alla farmacia o
all’istituto finanziatore).
In sostanza, come forse sarà ormai chiaro, le informazioni raccolte con
tali comunicazioni consentiranno all’Agenzia delle Entrate, al fine di
“contrastare i fenomeni evasivi e di frode” in materia di imposta sul
valore aggiunto (che rappresenta una delle finalità del nuovo adempimento,
l’altra essendo quella di raccogliere dati utili ai fini dell’accertamento
“sintetico”: ecco spiegata la ragione di operare il “censimento” anche per
le operazioni nei confronti di privati consumatori…), di operare senza
sforzo alcuno (perché anche qui tutto è automatico) un vero e proprio
confronto – per ognuna delle DCR comunicate – tra i dati indicati nella
comunicazione inoltrata dal “cliente”-Asl e quella trasmessa dal
“fornitore”-farmacia.
E, giungendo finalmente al punto, visto che, nell’assolvere anch’essa al
nuovo adempimento, la Asl “ufficializzerà” – nella propria comunicazione –
l’effettiva data di pagamento di ciascun corrispettivo, le farmacie
dovranno fare bene attenzione, nelle loro comunicazioni, non soltanto a
indicare correttamente quella data, ma ancor prima, per non incorrere in
contestazioni da parte degli organi verificatori (che possono provocare,
data l’entità degli importi in gioco, serie conseguenze sul piano
sanzionatorio), a emettere lo scontrino fiscale esattamente alla data della
notifica di pagamento.
(stefano civitareale)
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