Forfettini e superminimi – QUESITO
Un iscritto al nostro Albo ci ha rivolto questo quesito.
“Lavoro come libero professionista e ho aperto 2 anni fa una partita IVA
semplificata per pagare il 10% forfettario di Irpef; con il nuovo Governo
Monti, le cose sono cambiate perché sono state abolite partite Iva
semplificate e aumentata la tassazione sul reddito dal 10% al 30-35%. Che
devo fare?”
Sin dall’apertura della partita Iva, il Vs. iscritto ha aderito al regime
agevolato c.d. “forfettino” introdotto dall’art. 13 della L. 388/2000
(Finanziaria 2001), il quale ha previsto, in favore di persone fisiche in
possesso di determinati requisiti e che iniziano una nuova attività
imprenditoriale (anche in forma di impresa familiare) o un lavoro
autonomo, uno specifico regime fiscale – applicabile per il primo periodo
d’imposta e i due successivi – che consente il pagamento di un’imposta
sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali (comunali e regionali)
nella misura fissa del 10%.
Se abbiamo ben compreso il quesito, l’interessato avrebbe dunque aderito al
regime c.d. “forfettino” nel periodo d’imposta 2010 e avrebbe perciò
diritto di usufruire del particolare trattamento fiscale a tutto il periodo
d’imposta 2012, e questo – attenzione – anche dopo l’ingresso nel nostro
ordinamento del nuovo regime semplificato (introdotto dall’art. 27 della
“manovra estiva” del 2011, e non dal Governo Monti) c.d. dei “superminimi”,
che ha bensì sostituito di fatto alcuni precedenti regimi agevolati, tra i
quali non figura però quello del “forfettino”.
Nonostante la sostanziale univocità di tale conclusione, tuttavia,
persistendo allo stato alcune zone d’ombra sul nuovo regime fiscale (circa,
in particolare, la possibilità di continuare ad aderire ad alcuni “vecchi”
regimi semplificati) e in attesa di una posizione ufficiale
dell’Amministrazione finanziaria, abbiamo ritenuto opportuno contattare
l’Agenzia della Entrate, la quale, sia pur soltanto in via riservata, ha
confermato che: “[…]l’art. 27 del decreto legge 78/2011 che ha introdotto i
regimi di vantaggio ed agevolato non ha abrogato l’art. 13 della legge
388/2000. Pertanto il contribuente che ha adottato il regime delle nuove
iniziative produttive può completare il triennio”.
Il farmacista Vs. iscritto, pertanto, avendo iniziato la propria attività
nel 2010, può – ricorrendone i presupposti – continuare ad usufruire delle
agevolazioni concesse dal regime “forfettino” anche per il periodo
d’imposta 2012, ultimo anno del triennio “agevolato”, decorso il quale, e
ricorrendone anche qui le condizioni di legge, può passare al nuovo regime
dei “superminimi”.
Per completezza, precisiamo anche che il regime semplificato appena citato,
a decorrere dal 1° gennaio 2012, permette alle persone fisiche titolari di
imprese (o esercenti arti o professioni), che abbiano iniziato la propria
attività a partire dal 2008 ed in possesso di specifici requisiti, di
pagare un’imposta sostitutiva (dell’Irpef, dell’Irap e delle addizionali)
fissata nella misura del 5% sul reddito, e di godere di importanti benefici
dal punto vista contabile e amministrativo.
È il caso infine di ricordare che un’altra peculiarità di pregio di questo
nuovo regime contabile consiste nella sua durata, che può infatti essere
anche di 5 anni (che è il “tetto”, evidentemente) per gli “over 31”, mentre
per i giovani di età inferiore può addirittura durare fino all’anno di
imposta del compimento del trentacinquesimo anno di età, che è un “tetto”
quindi più elevato.
(mauro giovannini)
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