La successione nei ratei pensionistici non riscossi – QUESITO
La pensione maturata e non riscossa dal defunto rientra nell’asse
ereditario e va quindi suddivisa fra tutti gli eredi?
Con la Ris. n. 53/E del 18 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che il diritto alla percezione del rateo di pensione o assegno
insoluto, in caso di decesso del titolare, spetta – “iure proprio” (e non
“iure successionis”) – al coniuge superstite non separato o, in mancanza,
ai figli del defunto, imponendo quindi nel concreto all’Ente pensionistico
di erogare d’ufficio l’importo spettante a tali aventi diritto.
In mancanza, invece, sia del coniuge che di figli del defunto, l’art. 201,
comma 2, DPR. n. 1092/73, prescrive che il rateo sia devoluto a favore
degli eredi secondo le norme in materia di successione.
Conseguentemente, il rateo rientrerà in tale ultimo caso nell’asse
ereditario relitto con assoggettamento alla disciplina dell’imposta sulle
successioni: in pratica, prima di procedere al pagamento delle somme
insolute, l’Ente previdenziale dovrà acquisire la prova dell’avvenuta
presentanzione della dichiarazione di successione, ovvero la dichiarazione
da parte dell’erede interessato che non sussiste l’obbligo di ottemperare a
tale adempimento.
(mauro giovannini)
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