Varie sul lavoro

Ancora sui permessi ex “legge 104”

D – Nella mia Snc titolare di farmacia figura un magazziniere disabile cui
spettano i benefici dalla c.d. “legge 104”, e quindi fruisce per sé di tre
giorni di congedo straordinario al mese; in questi giorni, la moglie del
disabile, pure nostra dipendente, ha chiesto di poter usufruire anche lei
dei congedi straordinari, essendo l’unica persona che può accompagnare il
marito per le terapie. Cosa prevede la legge?

R – L’Istituto Previdenziale riconosce la possibilità in capo al parente di
persona con handicap, in situazione di gravità e già titolare dei permessi
ex articolo 33, comma 3, legge n. 104/1992, il diritto a fruire di tre
giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

Il rilascio dei permessi in questione è tuttavia evidentemente subordinato
alla coincidenza dei giorni con quelli richiesti dal lavoratore disabile,
dato che non può evidentemente essere ammissibile la fruizione dei permessi
da parte del parente quando il lavoratore disabile risulta in servizio.

Il subentro di una farmacia all’altra nel rapporto di lavoro

D – Sono un titolare di farmacia e vorrei subentrare in un contratto di
lavoro che attualmente è in essere tra un’altra farmacia e un suo
dipendente.

R – Il subentro cui Lei si riferisce configura un’ipotesi di cessione del
contratto di lavoro (da un datore di lavoro all’altro), e prevede un
accordo trilaterale – tra il precedente datore di lavoro, il lavoratore
dipendente e il nuovo datore di lavoro – diretto naturalmente, da un lato,
alla conclusione del primo rapporto con l’avvio automatico del secondo
(senza quindi soluzione di continuità) e, dall’altro, al mantenimento delle
condizioni retributive contrattuali e di anzianità maturate dal lavoratore
al momento del passaggio.

(giorgio bacigalupo)

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