Nel dl. Monti l’Irap più leggera (specie se si assumono donne e giovani)
La conversione in legge del “SalvaItalia” ha confermato l’alleggerimento
del tributo già contenuto nella versione originaria del dl.; le novità,
però, partono soltanto da quest’anno (2012) e perciò non avranno alcun
effetto pratico nella determinazione del saldo dovuto per il 2011.
Fino ad oggi, come si ricorderà, l’Irap è stata un’imposta sostanzialmente
indeducibile ai fini dei tributi personali; in altri termini, su quanto
pagato a titolo di Irap bisognava scontare anche l’Irpef, perché era
ammessa soltanto una deduzione forfetaria del 10% dell’Irap corrisposta se
nel bilancio della farmacia comparivano spese del personale e/o oneri
finanziari (interessi passivi per mutui o anticipazioni, ecc.).
Da quest’anno, invece, potrà essere dedotta integralmente – ai fini appunto
delle imposte personali – tutta la (consistente) quota di Irap calcolata
sul costo del lavoro al netto delle varie deduzioni correlate alla presenza
di dipendenti e fatte valere ai fini del calcolo dell’imposta regionale.
Per di più, tale ulteriore deduzione non elimina ma si aggiunge a quella
forfetaria del 10% appena ricordata che infatti resta in vigore, anche se
con riguardo ai soli oneri finanziari.
In pratica, sempre a partire dal 2012, se nella gestione della nostra
farmacia figureranno sia spese per lavoro dipendente che oneri connessi
alla gestione finanziaria, l’Irap pagata dovrà essere idealmente “divisa”
tra quella commisurata al lavoro dipendente e/o assimilato (che al netto
delle deduzioni rappresenterà un costo interamente deducibile per il
conteggio delle imposte personali) e la restante parte, che, sempre a
questi fini, verrà dedotta al 10%.
Inoltre, le attuali deduzioni ai fini Irap dirette ad incentivare la
presenza di dipendenti a tempo indeterminato verranno potenziate nel caso
di assunzione da parte dell’impresa di personale femminile ovvero maschile
non ultra-trentacinquenne: la quota base, infatti, è stata ora elevata dal
provvedimento da € 4.600 a € 10.600 e, nelle famose “aree svantaggiate”, da
€ 9.200 a € 15.200 (fermi certi limiti non oltrepassabili).
La novità, quindi, contribuisce anche nel concreto a ridurre la differenza
tra “costo-azienda” e “netto in busta” di ogni dipendente, determinato dal
peso fiscale/contributivo gravante sul costo del lavoro e perciò nei fatti
disincentivante per le nuove assunzioni, le quali potranno invece ricevere
in tal modo una spinta importante, che è poi la finalità ultima perseguita
dal provvedimento.
(stefano civitareale)
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