La detraibilità per il cliente della spesa per l’autoanalisi in farmacia –
QUESITO

Da anni la mia farmacia effettua il servizio di analisi prima istanza
(glicemia-colesterolo-trigliceridi), ma i clienti mi chiedono sempre più
spesso se il costo da loro sostenuto per tale servizio sia fiscalmente
deducibile.

In caso positivo basterebbe lo scontrino parlante o sarebbe necessario
emettere fattura? E a quale aliquota Iva sono soggette queste prestazioni
di autodiagnostica?

Le Istruzioni alla compilazione del Mod. Unico 2011 – redditi 2010 elencano
le tipologie di spese sanitarie detraibili dal contribuente e tra queste vi
figurano anche le analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni.

Possiamo pertanto ritenere che – fatti salvi possibili sconvolgimenti
normativi in ordine alle deduzioni e/o detrazioni in sede di
dichiarazione dei redditi 2011, Mod. UNICO 2012 – le varie analisi che
possono essere effettuate in farmacia (quali il test della glicemia, del
colesterolo o dei trigliceridi, o ancora la spirometria e la misurazione
della pressione) rientrino perfettamente nella detta categoria, del resto
assai ampia, con la conseguente possibilità di portare in detrazione le
relative spese sostenute.

Per usufruire del beneficio occorre tuttavia essere in possesso della
documentazione che certifica la spesa: mentre per i farmaci, infatti, è
espressamente prevista una semplificazione consistente nello scontrino
parlante che deve indicare, come è noto, la natura (farmaco o medicinale),
la quantità e il numero dell’AIC (oltre al codice fiscale del destinatario
del prodotto), per tutte le altre spese sanitarie – ivi comprese, dunque,
le analisi sopra indicate – vige ancora la regola generale della fattura o
ricevuta.

È anche vero che l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate tende a
semplificare sempre più gli adempimenti fiscali, tant’è che con la
circolare n. 20/E del 13/5/11 ha esteso la possibilità di documentare anche
l’acquisto di dispositivi medici mediante scontrino fiscale, ove però
risulti la dicitura per l’appunto “dispositivo medico”, un codice che
identifichi univocamente il prodotto e naturalmente il codice fiscale
dell’acquirente.

Per analogia potremmo insomma essere perciò indotti ad estendere tale
comportamento anche alle analisi effettuabili in farmacia, ma – perlomeno
fino a quando l’Agenzia delle Entrate non avrà assunto una posizione
ufficiale sull’argomento, emanando quindi una circolare esplicativa –
riteniamo prudenzialmente che la corretta documentazione di tali spese sia
rappresentata ancora dalla fattura che dunque, al momento, parrebbe l’unico
documento in grado di non compromettere minimamente la detraibilità fiscale
della spesa.

Da ultimo, come abbiamo già osservato nella Sediva news del 19/01/2012 i
corrispettivi percepiti dalla farmacia per questi servizi sono
assoggettati ad iva 21%, differentemente dalle prestazioni
infermieristiche e fisioterapiche che invece – anche quando siano rese
dalla farmacia come tale (come è astrattamente prevista nei ben noti
provvedimenti riguardanti i “nuovi servizi”) – sono esenti dall’imposta.

(roberto santori)

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