Dopo la cessione della farmacia – QUESITO

Dopo quanto tempo dalla cessione della farmacia si può eventualmente
partecipare ad un concorso o in alternativa acquistarne un’altra ?

Stiamo leggendo anche noi il testo di quello che potrebbe essere il decreto
legge sulle “liberalizzazioni” oggi all’esame del Consiglio dei Ministri, e
in particolare, naturalmente, il testo dell’art. 14 sul “potenziamento del
servizio di distribuzione farmaceutica ecc.”, dei cui numerosi risvolti sul
sistema farmacia vigente, e dei tanti interrogativi che esso suscita, ci
occuperemo quando sarà il momento e quindi, soprattutto, quando un
provvedimento così sofferto (e contrastato da più parti) sarà stato
convertito in legge.

In ogni caso, per venire al quesito, non pare, almeno al momento, che le
risposte possano più di tanto essere influenzate da quella che sarà la
sorte di questa disposizione.

Perciò, chi ha ceduto la farmacia – a titolo oneroso o gratuito, o anche
conferendola in società di persone con altri farmacisti (civilisticamente,
infatti, il conferimento configura una vendita) – può:

acquistare, ma “una sola volta nella vita”, un’altra farmacia in forma
individuale, avendo però cura, nel caso in cui l’acquisto sia operato dopo
il decorso di un biennio dalla cessione, di effettuare un “ripasso” di
pratica professionale per almeno sei mesi nel corso dei dodici mesi
antecedenti;

ovvero, può conseguirne un’altra – sempre individualmente – a seguito di
concorso, cui tuttavia egli può partecipare soltanto dopo dieci anni dalla
cessione: tale preclusione, inoltre, ci pare destinata a operare senz’altro
anche in ordine al “concorso straordinario per soli titoli” previsto nella
“bozza” dell’art. 14, che è infatti semplicemente riservato “ai farmacisti
non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata”,
mentre nulla vi è detto circa le condizioni, preclusioni, ecc. di
partecipazione attualmente contemplate nella l. 475/68 e nella l. 362/91,
le quali pertanto dovrebbero ragionevolmente riguardare anche l’ipotetico
“maxi-concorso”;

o, infine, può liberamente – cioè, in qualsiasi tempo e senza la preventiva
osservanza di alcun adempimento neppure in ordine alla “pratica
professionale” – acquisire una quota, pur largamente maggioritaria (anche
pari quindi, per intenderci, al 99% del capitale sociale), di una qualunque
società di persone, e sia subentrando a un terzo nella quota di una
società già titolare di una farmacia, come anche formando ex novo con il
terzo una società che se ne renda cessionaria soltanto successivamente.

E, se trascuriamo quel che astrattamente può ancora conseguire agli
incessanti “venti di riforma”, sembra proprio quella da ultimo indicata
l’opzione generalmente preferibile, sia perché – come nel Suo caso –
permette appunto di eludere nei fatti la preclusione decennale, ma ancor
più, sul piano generale, per i numerosi altri lacci e lacciuoli che tuttora
ineriscono alla titolarità di una farmacia in forma individuale (e alla sua
circolazione) rispetto al possesso di una quota sociale.

(gustavo bacigalupo)

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