17/11/2011 – Il rispetto della privacy nelle iniziative promozionali –
QUESITO
Sto avviando qualche iniziativa promozionale sui prodotti non farmaceutici
trattati dalla farmacia, e vorrei ricorrere a mailing, sms o carte fedeltà.
Mi risulta però che ci siano degli adempimenti da assolvere ai fini della
privacy.

In realtà è così, perché – come abbiamo rilevato qualche tempo fa – si
tratta di iniziative che richiedono prima di tutto il consenso scritto dei
clienti aderenti al trattamento dei dati personali indispensabili per
svolgere l’attività promozionale (art. 23 Codice Privacy).
Se, poi, il trattamento riguardasse anche dati sensibili (inerenti
all’origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose, alle opinioni
politiche, allo stato di salute, alle tendenze sessuali, ecc.) sarebbe
necessaria anche un’espressa autorizzazione del Garante della Privacy,
anche se, nel contesto di attività promozionali e/o pubblicitarie,
richieste del genere potrebbero provocare diffidenza e antipatia e forse,
in definitiva, anche scarsi risultati in termini di adesioni raccolte….
Infine, se l’acquisizione e la conservazione dei dati con l’ausilio di
strumenti elettronici fosse anche finalizzata a tracciare il “profilo di
consumo” dei clienti aderenti all’iniziativa, attraverso, per l’appunto,
l’analisi delle loro abitudini e/o scelte di consumo con riferimento ai
prodotti della farmacia (che siano o meno ricompresi nella promozione),
sarebbe altresì necessario – almeno così ci pare – notificare il
trattamento al Garante della Privacy (art. 37), utilizzando l’interfaccia
disponibile sul sito web dell’Autorità e seguendo le istruzioni ivi
indicate (art. 38).
(stefano civitareale)

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