Sediva News del ___ 2011
La legge di stabilità per il 2012
È stata approvata a tempo di record dal Parlamento, come abbiamo visto
tutti, la legge di stabilità 2012 (quella che una volta si chiamava “Legge
Finanziaria”), destinata evidentemente a modificare in modo importante, e
ancor più se alcune di queste misure verranno accentuate e/o altre ancora
introdotte ex novo, sulla nostra vita di tutti i giorni.
Esaminiamo rapidamente i temi di maggior rilievo affrontati dal
provvedimento, che entrerà comunque in vigore nella sua interezza il 1°
gennaio 2012.
Garante del contribuente: diventa un organo monocratico (fino alla fine di
quest’anno continuerà perciò a essere composto da tre membri) e potrà
essere scelto soltanto tra magistrati, professori universitari, notai,
avvocati, commercialisti e ragionieri.
Pensioni: dal 2026 (ma Mario Monti sarà forse costretto ad anticiparne la
decorrenza) l’età minima per accedere al trattamento pensionistico,
indifferentemente per gli uomini e per le donne, non potrà essere inferiore
a 67 anni.
Riforma delle professioni: gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dall’entrata in vigore della manovra estiva e
quindi entro il 16/08/2012 con apposito DPR, e le norme ora vigenti saranno
direttamente abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore di tale
regolamento (come qualcuno forse ricorderà, l’art. 3, comma 5, della
manovra estiva non precisava la natura di questo provvedimento di riordino
delle professioni).
Società tra professionisti: i professionisti possono costituire qualsiasi
società di persona o di capitali (società semplice, sas, snc, srl, spa),
comprese quelle cooperativistiche, cui sono legittimati a partecipare anche
soci non professionisti ma soltanto per prestazioni tecniche e/o finalità
di finanziamento; il socio di capitale potrà avere anche una quota
maggioritaria, e però la società dovrà comunque essere iscritta ad un
ordine professionale. La partecipazione ad una società (che può essere
costituita anche per l’esercizio di più attività professionali) è
incompatibile con quella ad un’altra società tra professionisti. Entro sei
mesi dall’entrata in vigore dalla legge, il Ministero dello Sviluppo
Economico dovrà adottare un regolamento per disciplinare la materia.
Questa importante novità, tuttavia, non interessa minimamente l’esercizio
della farmacia.
Minimi tariffari: sono abolite le tariffe minime previste per i compensi
professionali.
Fondo nuovi nati: è stata stanziata la somma di venticinque milioni di euro
l’anno per l’accesso al credito da parte delle famiglie in caso di nascita
di un figlio nel triennio 2012-2014, purché la famiglia rientri in certi
parametri economici.
Cessione crediti nei confronti della P.A.: è possibile la cessione pro
soluto dei crediti vantati dai fornitori nei confronti anche di Regioni ed
Enti locali, ma non del Servizio Sanitario Nazionale. L’Ente debitore ha 60
giorni di tempo per certificare che il credito sia liquido, certo ed
esigibile e, trascorso inutilmente questo termine, il creditore può
rivolgersi alla Ragioneria Generale dello Stato che nomina un commissario
ad acta. La norma non si applica peraltro nei confronti delle Regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari (come Campania, Puglia,
Lazio, Calabria e Piemonte).
Riduzione degli oneri amministrativi: fino al 31/12/2013 l’Italia diventa
“zona a burocrazia zero”; tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti
le nuove iniziative produttive sono però adottati dall’Ufficio Locale del
Governo, che dovrà all’uopo essere istituito in ogni Provincia, e la regola
è quella ben nota della formazione del silenzio-assenso dopo l’inutile
decorso di 30 giorni dall’avvio del procedimento. Sono tuttavia esclusi da
tale semplificazione i procedimenti amministrativi di natura tributaria e
quelli concernenti la tutela dell’ambiente della salute o della sicurezza
pubblica.
Contabilità semplificata: le imprese individuali, le società di persone e
gli enti non commerciali possono tenere la contabilità semplificata se
nell’anno precedente hanno conseguito ricavi inferiori a 400.000 euro per
le attività che erogano servizi e a 700.000 euro per le altre, come quelle
commerciali; la liquidazione dell’IVA per questi soggetti sarà trimestrale.
Inoltre, ove costoro, come del resto anche i professionisti, effettuino
operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili (e quindi con
strumenti bancari, quali bonifici, assegni, Ri.Ba., carte di credito),
l’estratto conto sostituirà la contabilità, fermi però sia tutti gli
adempimenti dichiarativi (mod. Unico, studi di settore, ecc.) e sia la
comunicazione al Fisco delle operazioni rilevanti di importo pari o
superiore a 3.000 euro.
Collegio sindacale delle società di capitali: il collegio sindacale per le
srl, ove obbligatorio al ricorrere delle condizioni previste dal codice
civile, sarà formato da un solo componente (e non più da tre soggetti), e
all’unico sindaco potrà essere anche delegato il controllo per la
prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 (che riguarda la
responsabilità della persona giuridica derivante appunto dalla commissione
di un reato).
Per le spa, invece, le disposizioni restano quelle oggi vigenti, salva la
facoltà di ridurre da tre ad uno i componenti del collegio sindacale
nell’ipotesi in cui la società abbia conseguito ricavi, o registri un
patrimonio netto, per un ammontare inferiore ad un milione di euro.
Certificati e dichiarazioni sostitutive: la pubblica amministrazione non
potrà più richiedere certificati di qualsiasi genere (che sia la volta
buona…), che sono infatti sempre sostituti dagli atti notori, e persino il
DURC è acquisito d’ufficio….
Saranno sanzionati (che sia anche qui la volta buona…) i funzionari
pubblici che chiedono certificazioni.
Apprendistato: per i contratti di apprendistato stipulati tra l’1/1/2012 e
il 31/12/2016 è previsto lo sgravio contributivo integrale per un periodo
di tre anni, sempreché i datori di lavoro occupino un numero di addetti
pari o inferiore a nove. Potranno poi usufruire delle agevolazioni previste
dalla legge per i contratti di inserimento i datori di lavoro che
impieghino donne di qualsiasi età prive di un rapporto di lavoro da almeno
sei mesi, purché (come peraltro già prescritto in precedenti provvedimenti
di contenuto analogo) residenti in un’area geografica in cui l’occupazione
femminile sia inferiore almeno di venti punti percentuali rispetto a quella
maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di dieci
punti percentuali quello maschile.
Premi di produttività: è stata confermata per gli anni 2011 e 2012
l’agevolazione fiscale e contributiva (Irpef sostitutiva del 10% e sgravio
contributivo nel limite del 5% della retribuzione contrattuale annua)
riferita ai premi di produttività corrisposti ai lavoratori dipendenti.
Gestione separata: è aumentata di un punto l’aliquota contributiva per gli
iscritti alla Gestione separata dell’Inps (co.co.co., co.co.pro.,
collaboratori non farmacisti all’impresa familiare, associati di lavoro).
Irap: per il 2012 le Regioni possono disporre la sottrazione dalla base
imponibile Irap delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore
privato, fermi in ogni caso gli automatismi fiscali vigenti in aumento
dell’aliquota Irap dovuta nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dei
deficit sanitari.
Credito d‘imposta per i nuovi assunti nel Sud: sono stati ridotti i termini
di approvazione del provvedimento diretto a regolamentare il credito
d’imposta per i neo-assunti nel Mezzogiorno già previsto dal decreto
sviluppo del maggio 2011.
Processo civile: è stato conferito ulteriore impulso all’utilizzo della pec
nel processo civile. Presentando poi un’apposita domanda, si potranno
attivare i processi pendenti avanti alla Corte di Appello e alla Corte di
Cassazione aventi ad oggetto pronunce pubblicate prima del luglio 2009;
inoltre, ove l’istanza prodotta alla Corte di Appello – diretta ad ottenere
la sospensione dell’esecuzione delle decisioni di condanna di primo grado –
sia dichiarata inammissibile o infondata, l’istante potrà essere condannato
ad una pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro; infine è aumentato del 50% il
contributo unificato nei giudizi di impugnazione e del 100% quello per i
ricorsi in Cassazione.
* * *
Come accennato all’inizio, però, i provvedimenti del neo Governo
Monti potranno incidere parecchio sull’intero sistema di diritto positivo e
le novità che abbiamo appena riassunto rivelarsi forse interventi modesti
rispetto a quel che possiamo attenderci (e non solo sul versante fiscale).
(Studio Associato)