Sediva News del 7 ottobre 2011
La retribuzione di un “notturnista” molto particolare – QUESITO
Nella mia regione le farmacie ubicate in comuni con abitanti di numero
inferiore a 50.000 effettuano servizio notturno a battenti chiusi e a
chiamata.
Vi chiedo:dando per scontato che la retribuzione viene aumentata,anche in
questo caso, del 40% (almeno credo),il collega “notturnista” che,per sua
esclusiva scelta,preferisce restare in farmacia almeno fino alla mezzanotte
e poi a casa, pur se a disposizione, è tenuto a rispondere solo alle
“chiamate”oppure può (o deve)impiegare il notevole tempo rimanente magari a
controllare le ricette oppure a mettere a posto della merce ecc. ecc. ?
Nella fattispecie molto articolata che Lei prospetta vi sono, per la
verità, varie componenti da esaminare e quindi possono derivarne soluzioni
applicative diverse.
Per semplificare l’interpretazione del dettato normativo vigente per il
settore, tuttavia, prenderemo in esame – sul piano generale – la
retribuzione spettante ad un farmacista “notturnista”, che perciò presta
servizio, almeno di regola, durante il periodo notturno e che quindi inizia
le sue prestazioni lavorative in farmacia dopo l’orario di chiusura
(poniamo, alle ore 20.30).
Ora, per le prime otto ore, cioè dalle 20.30 alle 04.30, egli ha diritto di
percepire una paga oraria del 116%, ricordando che tale percentuale è
applicabile soltanto in caso bensì di “battenti chiusi” ma con la presenza
del “notturnista” all’interno della farmacia sin dall’orario di chiusura,
coincidente evidentemente con l’orario di inizio del “notturno”.
Dalle ore 04.30 alle ore 08.30, invece, ipotizzando che il “notturno” sia
espletato appunto fino alle 08.30, il “notturnista” ha diritto di percepire
una paga oraria del 110%.
Diverso è il caso in cui quel collaboratore svolga normalmente la sua
attività lavorativa durante il giorno e che venga chiamato soltanto
sporadicamente dal titolare ad espletare il turno di notte.
In quest’ultima eventualità, per il periodo compreso tra le 20.30 alle
22.00 il farmacista, che non possiamo definire “notturnista” nel senso
sopra chiarito, ha diritto ad una paga oraria del 120% a titolo di lavoro
straordinario, sempreché – s’intende – egli abbia effettuato le sue 40 ore
medie settimanali, mentre, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, ha diritto di
percepire, questa volta a titolo di lavoro straordinario notturno, una paga
oraria del 140%; infine, dalle ore 06.00 in poi la retribuzione oraria
torna al 120% per lavoro straordinario “ordinario”.
Situazione ancora diversa si ha proprio nel caso da Lei descritto, dato che
si è qui in presenza del solo obbligo di “reperibilità”, laddove pertanto
il farmacista, alla chiusura serale della farmacia, dovrebbe recarsi nel
proprio domicilio (o comunque rendersi per l’appunto “reperibile”), in modo
tale che – se “chiamato” dal cliente – sia in grado di raggiungere
rapidamente l’esercizio e svolgere così la prestazione richiesta.
In realtà, il Suo collaboratore, per ragioni di opportunità, preferisce
invece – come Lei ci precisa – permanere all’interno della farmacia
dall’ora di chiusura fino a mezzanotte per poi rincasare e tornare
eventualmente sul luogo di lavoro soltanto “a chiamata”.
Ebbene, in questo quadro specifico bisogna aggiungere qualche ulteriore
notazione.
Se resta, cioè, in farmacia dall’ora di chiusura fino alla mezzanotte, il
farmacista dovrebbe generalmente essere retribuito con il 116% perché si
configurerebbe la stessa situazione, sopra descritta, del “notturnista”.
È vero che, secondo quanto Lei riferisce, è soltanto per ragioni di
opportunità che il collaboratore resta nell’esercizio e quindi si potrebbe
applicare quel che si è detto a proposito della “reperibilità”; ma sarebbe
necessario anche sapere se quel farmacista “reperibile” abbia lavorato
anche durante il giorno, perché in tal caso al lavoratore – sempreché il
suo obbligo di “reperibilità” fuori farmacia, e di svolgere quindi le sue
prestazioni “a chiamata”, debba da lui essere assolto per l’intero mese –
spetta probabilmente, oltre al compenso del 10% della retribuzione di fatto
mensile (assumendola ovviamente al lordo), anche un diritto fisso, appunto
per ogni chiamata, pari all’importo stabilito dalla Tariffa Nazionale e
pari ad euro 3,87.
Nell’ipotesi di “reperibilità” inferiore al mese, la percentuale del 10% è
invece da calcolare sulla quota oraria, cosicché, in ultima analisi, per
determinare la retribuzione del lavoratore bisogna prendere in
considerazione la somma delle ore di reperibilità fuori farmacia del
lavoratore, elevando poi quella percentuale al 12% se il servizio notturno
con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata di domenica o
in quella del riposo settimanale.
Concludendo questo lungo excursus – forse non chiarissimo ma, come si è
potuto rilevare, gli elementi da prendere in considerazione sono variegati
e non tutti valutabili univocamente – alla domanda da Lei posta (se il
“reperibile”, che permane all’interno della farmacia, dall’ora di chiusura
fino alla mezzanotte, debba svolgere altri lavori, ad es. “controllare le
ricette”) possiamo rispondere precisandoLe che astrattamente al dipendente,
stando alla disciplina regionale del servizio notturno, farebbe carico
soltanto l’osservanza dell’obbligo di rispondere alle chiamate; ma, ove
egli preferisca assolvere all’impegno permanendo – pur volontariamente –
all’interno del locale (sia pure espletando le sue prestazioni soltanto “a
chiamata”, oltre che evidentemente a “battenti chiusi”), ci pare singolare
che quel collaboratore, durante i tempi più o meno lunghi di attesa della
“chiamata”, si rifiuti di integrare i suoi compiti con lo svolgimento di
altre incombenze, tutte per di più di routine e perfettamente inerenti alla
gestione ordinaria della farmacia.
Una posizione del genere – sicuramente poco comprensibile – confliggerebbe
macroscopicamente con la “buona fede” che deve caratterizzare il
comportamento delle parti di un qualsiasi rapporto giuridico, e perciò
anche di quello di un rapporto di lavoro, finendo quindi per porre il
collaboratore in una disagevole situazione di generale inadempienza ai suoi
doveri.
Con tutte le conseguenze che possono derivarne.
(giorgio bacigalupo)
GB /cg