Sediva News del 5 ottobre 2011
“Orari e turni” delle farmacie in Campania – QUESITO
Prima dell’ultima legge campana, avevo approfittato della liberalizzazione
in materia di orari e turni delle farmacie, perché la zona dove lavoro
rende remunerativo un servizio molto ampio e anche perchè convinto della
necessità di liberarsi della rigidità del passato.
Ora mi ritrovo con piani economici saltati ed esubero di personale, mentre
vorrei essere libero di aprire negli orari e nei giorni che desidero (fermo
restando il rispetto obbligatorio delle aperture per turno), e pertanto Vi
chiedo se il fatto di vivere in un comune identificato come turistico a
livello regionale e di avere la sede vicina ad un aeroporto possa per me
essere un viatico per qualche forma di deroga.
Sono stanco di essere vittima dei capricci dei politici e vorrei poter
decidere di rispettare il riposo pomeridiano e la chiusura settimanale solo
sulla base delle mie scelte aziendali!
Come il quesito (così sintetizzato per ragioni di spazio) ricorda con
grande puntualità, la “disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie
delle farmacie” in Campania, la prima volta dettata dalla l.r. 1/2/80 n. 7,
è stata manipolata in più circostanze, tutte curiosamente soltanto in
questi ultimi anni e in rapida successione tra loro.
Per quel che riguarda, in particolare, l’orario settimanale (il tema che a
Lei sta più a cuore), che originariamente non poteva essere inferiore a 40
né superiore a 44 ore (primissimo testo dell’art. 2 della l.r. 7/80), è
stato dapprima – improvvisamente – del tutto “liberalizzato” con la
soppressione del tetto di 44 ore (art. 34 della l.r. 1/07), poi nuovamente
circoscritto tra un limite minimo elevato a 44 ore e uno massimo di 60
(art. 1 della l.r. 1/2010), successivamente “riliberalizzato” con
l’eliminazione del detto limite superiore (art. 2 della l.r. 15/2010), e,
da ultimo, ricondotto nella forbice precedente di 44 e 60 ore (art. 1 della
l.r. 10/2011, il cui successivo art. 2, detto per inciso, ha colto la
circostanza per introdurre sorprendentemente un sinora sconosciuto, quanto
pericoloso “trasferimento fuori sede” della farmacia, sia pure “per
garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per
comprovati eccezionali motivi”).
Quindi – secondo il testo oggi vigente dell’art. 2 della l.r. n. 7/80 –
“nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non sono in
servizio di turno, restano aperte per un orario settimanale non inferiore a
44 ore, né superiore a 60 ore”, con la precisazione (più o meno presente
anche nelle versioni precedenti) che “l’orario giornaliero deve prevedere
un intervallo pomeridiano… e il riposo di cui all’art. 4” (metà giornata
ovvero, a settimane alterne, un’intera giornata, oltre alla chiusura
domenicale e festiva per le farmacie non di turno).
Ora, premesso doverosamente che in materia di “orari, turni e ferie” delle
farmacie sia la scarna disposizione-quadro statale di cui all’art. 119
TU.San. (considerata la sua grandiosa latitudine), come pure tutte le norme
regionali di dettaglio, devono ritenersi (a meno che queste ultime – tanto
per ricorrere ad un’iperbole – non impongano alle farmacie regimi di orari
e/o di turni talmente irragionevoli da incidere macroscopicamente sulle
“esigenze dell’assistenza farmaceutica nelle varie località” e/o sul
“riposo settimanale” degli esercizi) pienamente legittime sul fronte
costituzionale e su quello comunitario, come recentemente ribadito tanto
dalla Corte Costituzionale che da quella europea di Giustizia, non c’è
dubbio, per restare al quesito, che la soppressione di un qualsiasi “tetto”
di ore settimanali (prima 44 e poi 60) si poneva come un indizio sicuro di
straordinaria apertura del legislatore regionale.
Ferma infatti la chiusura degli esercizi (se non di turno) nei giorni
festivi e nella giornata di “riposo” settimanale, oltre che nel corso
dell’”intervallo pomeridiano”, la previsione di un limite minimo di ore
settimanali (40 o 44), ma non di un limite massimo, permetteva
ragionevolmente – senza necessariamente sconvolgere il sistema farmacia
(neppure) sul territorio campano, e magari risolvendo anche un problema non
affatto secondario e comunque, sul piano generale, avvertito come tale da
più versanti anche contrapposti (compreso quello dell’infaticabile
Antitrust…) – di assicurare nel tempo, e anche, perché no?, sul territorio,
una più estesa assistenza farmaceutica, lasciando in ogni caso ai titolari
di farmacia una grandissima libertà di prestare, secondo le rispettive
scelte e/o dimensioni imprenditoriali, un servizio più o meno ampio a
favore dell’utenza, accentuando dunque, in presenza di un’adeguata domanda
di quest’ultima, l’offerta individuale e complessiva di farmaci.
Esigenze evidentemente di natura diversa, per noi non appieno condivisibili
(della questione abbiamo parlato del resto più volte e qualcuno ricorderà
forse quale sia il nostro pensiero al riguardo), hanno però ora indotto un
legislatore regionale francamente un po’ troppo schizofrenico – come si è
ricordato – a tornare parzialmente, e per ben due volte nell’arco di
qualche mese, sui suoi passi.
Ma non si tratta soltanto, ci pare, di “capricci dei politici”, quanto
piuttosto di interessi non omogenei e variegati difficili da comporre, tra
i quali vanno però probabilmente annoverati anche quelli della categoria
cui Lei appartiene, con la quale una volta tanto non riusciamo a essere
d’accordo, e men che meno in momenti come questi dove, per le tante ragioni
che conosciamo, il “servizio farmaceutico” deve tendere – se e laddove
possibile – a brillare sempre di più, anche a costo di qualche ulteriore
sacrificio.
Quanto alle deroghe che Lei invoca o auspica per le farmacie ubicate in
zone turistiche e/o nelle vicinanze di un aeroporto, non ve ne è traccia
nel sistema campano in vigore, che si limita infatti, senza preoccuparsi
d’altro, a contemplare, da un lato, “ulteriori aperture domenicali” (oltre
naturalmente a quelle per turno), che devono comunque essere “autorizzate
dal consiglio dell’ordine competente per territorio, sulla base di
(imperscrutabili: ndr) esigenze pubbliche motivate”, e, dall’altro,
l’autorizzazione a osservare il “riposo” in “giorni diversi da quelli
festivi” quando “particolari esigenze locali lo richiedano”.
Ci sembra tuttavia di dover anche rilevare che – pur avendo reintrodotto il
“tetto” delle 60 ore settimanali – l’odierno art. 2 della l.r. Campania
7/80 resti una disposizione tutt’altro che retriva in materia e anzi,
specie se guardiamo agli altri ordinamenti regionali, sicuramente molto
“progressista”, anche se meno “progressista” del sistema che Lei vorrebbe
(ispirato per la verità ad una cieca liberalizzazione che non si riscontra
in pratica in nessun ordinamento…).
E poi, a ben guardare, se teniamo anche conto dei difficili giochi di
incastro tra orario diurno, orario notturno, intervallo pomeridiano,
domeniche, altre festività e riposo supplementare settimanale (tutti lacci
e lacciuoli, si badi bene, previsti sostanzialmente anche nelle versioni
massimamente liberalizzatrici dell’art. 2), non ci sembra agevole – neppure
per la farmacia urbana più stacanovista della Campania – riuscire nel
concreto a “godere” dell’intero monte orario limite di 60 ore, cui infatti
approdano, tanto per fare un esempio, soltanto alcune farmacie della
capitale che pure (in nome di “Roma Capitale”) sono da qualche tempo tutte
facoltizzate (per effetto di provvedimenti amministrativi di dubbia
legittimità, perché in contrasto con la legge regionale di settore) a
prestare il servizio ininterrottamente per l’intera giornata feriale.
In conclusione, la disciplina campana non sarà forse quella dei Suoi sogni,
ma anche una farmacia molto bene attrezzata come la Sua dovrebbe essere in
grado – con le 60 ore settimanali (a parte i turni) di apertura al pubblico
– di veder “premiato” qualunque ragionevole investimento.
(gustavo bacigalupo)