Sediva News del 27 settembre
2011
VARIE SUL LAVORO
L’assunzione di un lavoratore “neocomunitario”
D – Vorrei inserire un altro lavoratore nell’organico della farmacia, ma si
tratta di un cittadino bulgaro, e vorrei quindi conoscere eventuali
specifiche formalità inerenti la sua assunzione.
R – L’assunzione di un “neocomunitario” (come, ad esempio, un rumeno o
appunto un bulgaro), al di fuori dei settori domestico, metalmeccanico,
edile, dirigenziale, e perciò nell’ambito anche del CCNL riguardante le
farmacie, presenta in realtà soltanto una particolarità e si tratta
dell’obbligo del datore di lavoro – secondo quanto disposto dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali – di presentare allo Sportello Unico
per l’Immigrazione competente, mediante spedizione postale (raccomandata
a/r), una richiesta di nulla osta al lavoro.
Il periodo di prova nel caso di riassunzione volontaria di un lavoratore
D – Vorrei riassumere un magazziniere che ha già lavorato nella farmacia
per un certo periodo di tempo nel corso del 2010.
Posso prevedere in questa circostanza un periodo di prova?
R – La Cassazione ha stabilito che il periodo di prova è illegittimo se il
lavoratore (come probabilmente è nel Suo caso) viene riassunto nella stessa
azienda e con la stessa qualifica, quando però, durante il precedente
rapporto di lavoro, egli abbia interamente espletato il prescritto periodo
di prova.
(marco porry)
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