Raddoppiati nei fatti i termini di decadenza degli accertamenti fiscali

Una delle tante “manovre” succedutesi nel corso degli anni, e in questo
caso ci riferiamo particolarmente a quella del 2006 (dl. 223), aveva
previsto il raddoppio dei termini di decadenza (in sostanza, da quattro ad
otto anni) degli accertamenti fiscali nell’ipotesi in cui i verificatori
accertino violazioni di natura tributaria che configurino un reato.
E quindi, in sostanza, qualora oggi, ad esempio, nel corso di una qualsiasi
indagine emerga una violazione fiscale – costituente reato – commessa nel
2005 (e per la quale è intervenuta la decadenza per il decorso dei relativi
termini di accertamento), l’amministrazione finanziaria ha comunque la
facoltà di richiedere la documentazione, che il contribuente potrebbe
evidentemente nel frattempo aver eliminato, per procedere ad una verifica.
Questa norma era stata, è vero, sospettata di incostituzionalità dalla
Commissione tributaria provinciale di Napoli, ma la Consulta l’ha invece
dichiarata conforme ai precetti costituzionali, trattandosi – questo
l’assunto della Corte – non già di una riapertura dei termini scaduti e/o
di reviviscenza di poteri di accertamento esauriti, ma di termini fissati
dalla legge che operano automaticamente in presenza della precisa
condizione cui si è accennato.
E’ chiaro, pertanto, che nel concreto il contribuente dovrà conservare –
sia pure a titolo puramente cautelativo – la propria documentazione fiscale
non più per quattro ma per otto anni, che poi diventano nove, tenuto conto
che, come è noto, il termine scade il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello di presentazione del mod. Unico.
(stefano lucidi)

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