Sediva News del 26 luglio 2011

I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo accertamento
sintetico

Le nuove regole in materia di accertamento sintetico, introdotte dalla
manovra estiva dell’anno scorso (D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010)
ed applicabili dal periodo di imposta 2009, si fondano – come abbiamo già
ricordato (v. Sediva news del 14/09/2010 e del 15/09/2010) – sulla
presunzione che ad una determinata capacità di spesa e ad un determinato
livello di consumo corrisponda un adeguato livello di reddito.

L’”infernale” nuovo meccanismo fa perno su due strumenti: lo spesometro e
il redditometro; il primo, in pratica, “somma” tutte le spese effettuate
nell’anno di riferimento dal contribuente e le confronta con il reddito da
lui dichiarato sempre per quell’anno, e, se questo è inferiore, egli viene
in pratica chiamato a renderne conto.

Sotto questo profilo il peggioramento rispetto alla versione precedente
dello spesometro sta nel fatto che le c.d. “spese per incrementi
patrimoniali” in passato venivano spalmate per cinque anni (l’anno di
sostenimento e i quattro precedenti), e ora sono invece imputate per
l’intero nell’anno di sostenimento. Pertanto, se nel vigore del precedente
regime si acquistava, poniamo, un appartamento per un prezzo di 300mila
euro, la spesa si considerava sostenuta con il reddito dell’anno di
acquisto e dei quattro precedenti, mentre con il regime attuale la spesa
viene raffrontata interamente con il reddito dell’anno in cui l’operazione
è stata effettuata.

Il redditometro, invece, è uno strumento più sofisticato, perché, partendo
pur sempre da dati certi (le spese sostenute dal contribuente per
determinati consumi e/o beni, o per viaggi, frequentazioni di circoli
sportivi d’élite, di scuole di alto livello, o per autovetture di lusso,
imbarcazioni, ecc.), esso “elabora” attraverso opportuni indici (risultato
di una campionatura effettuata anche in funzione del nucleo familiare e
dell’area territoriale di appartenenza) un certo “reddito minimo”
induttivamente riferibile a quelle spese. In questo caso, quindi, lo
strumento non si limita a sommare le spese fatte, ma le “traduce” nel
reddito presumibilmente attribuibile al soggetto che le sostiene.

Ricordato tutto questo, l’Agenzia delle Entrate ha ora però fornito – con
una “pronuncia di prassi” – interessanti chiarimenti proprio sul
funzionamento dei nuovi meccanismi, che qui di seguito richiamiamo
rapidamente.

Alternatività di spesometro e redditometro – Un primo importante dubbio che
era stato sollevato da più parti e riguardava la possibilità di sommare tra
loro i risultati a cui si perveniva con le due metodologie. Ora l’Agenzia,
molto opportunamente, chiarisce che essi sono alternativi, e pertanto, in
pratica, la ricostruzione del reddito di un certo soggetto attraverso
l’accertamento sintetico può avvenire o con lo spesometro o con il
redditometro, e quindi i risultati dei due strumenti non si possono
cumulare.

Così, ad esempio, se per il 2010 viene accertato a carico di Tizio – con lo
spesometro – un reddito di 75mila euro e con il redditometro un reddito di
80mila euro, non è consentito sommare tali due risultati e concludere che
per quell’anno Tizio presuntivamente abbia guadagnato 155mila euro.

Tale precisazione dell’Amministrazione finanziaria, comunque, aderisce
perfettamente alla natura di questo “minisistema”, per il quale con ognuno
degli strumenti praticabili (spesometro e redditometro) si perviene ad una
determinazione, per l’appunto, sintetica del reddito del soggetto accertato
riferibile al suo reddito complessivo, e perciò di fatto esauriente ed
escludente ogni altro elemento accertativo; di qui, necessariamente,
l’alternatività tra le due metodologie.

Per lo spesometro rilevano soltanto gli esborsi finanziari – Considerato
che la nuova versione dell’accertamento sintetico pone un rigido criterio
per cassa (tant’è che, come detto, tutte le spese, comprese quelle “per
incrementi patrimoniali”, si considerano effettuate con il reddito
dell’anno di sostenimento), appare condivisibile l’affermazione
dell’Agenzia per la quale, in caso di acquisto di un bene patrimoniale
mediante finanziamento (ad esempio, mutuo o leasing), rilevano per l’anno
sottoposto ad accertamento soltanto le quote o i canoni pagati nell’anno
stesso, che però andranno naturalmente ad aggiungersi alle altre spese
operate in quell’anno, e dunque – tornando all’esempio – ove l’appartamento
fosse acquistato ricorrendo ad un mutuo la cui quota annuale nell’anno di
acquisto ammonti a 10.000 euro, rileverà per lo spesometro dell’anno di
acquisto soltanto l’importo della quota del mutuo e non tutto il prezzo
pagato.

Per la prova contraria utilizzabile ogni entrata “legale” – Tuttavia il
contribuente “accertato” sulla base dello spesometro può sempre provare che
la spesa sia stata sostenuta con redditi diversi da quelli posseduti nello
stesso periodo d’imposta (ad es., redditi esenti), o percepiti in
precedenti periodi d’imposta, o soggetti a ritenuta fiscale alla fonte e
perciò non indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
accertamento, ovvero, come afferma testualmente la norma, “legalmente
esclusi dalla formazione della base imponibile”.

Ebbene, proprio sulla scorta del testo normativo l’Agenzia chiarisce che –
per individuare tutte le ulteriori entrate (diverse dal reddito dichiarato
per l’anno accertato), che possono essere chiamate a giustificazione della
spesa operata – dovrà farsi riferimento ad una nozione di reale reddito
finanziario disponibile e non di reddito fiscale in senso stretto, e che,
perciò, potrà essere utilizzata anche ogni entrata finanziaria che abbia
già scontato l’imposta o che sia a vario titolo “legalmente” esclusa dalla
tassazione e, quindi, comunque in regola con il Fisco.

Tutto questo, come è agevole comprendere, pone d’ora in poi il problema (ma
ce ne sono di più seri e complicati…) di conservare con cura la
documentazione di ogni entrata finanziaria che per un motivo o per l’altro
non sia (“legalmente”) transitata nella dichiarazione dei redditi.

(franco lucidi)

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