Sediva News del 12 luglio 2011

La residenza del titolare ai fini dell’indennità di… residenza – QUESITO

Sono titolare di una farmacia rurale e vorrei sapere se è obbligatorio che
io risieda nel comune in cui è ubicata la farmacia per poter richiedere
l’indennità di residenza.
Io penso però che dovrebbe essere legata soltanto alla localizzazione della
farmacia, ma il problema nasce, per me come per gli altri miei colleghi
rurali, dall’Asl competente, secondo la quale per l’indennità è invece
imprescindibile che il titolare risieda proprio nel luogo di ubicazione
dell’esercizio; questa tesi viene giustificata con la legge regionale
vigente che prevede, come requisito essenziale per il conseguimento
dell’indennità, l’allegazione alla domanda di un certificato di residenza.

Non dovrebbe, per la verità, esservi ormai alcun dubbio – perlomeno
dall’entrata in vigore della l. 8/3/68, n. 1265 – che l’indennità di
residenza spetti al titolare (o gestore provvisorio) di una farmacia rurale
semplicemente per la ruralità dell’esercizio (e, naturalmente, ricorrendone
i presupposti anche demografici), e non perché egli abbia la residenza
anagrafica e/o il domicilio e/o la dimora nella località (e neppure nel
comune) in cui la farmacia è nel concreto attivata.

In sostanza, come anche Lei intuisce, è la conduzione di un esercizio
farmaceutico ubicato – come lo è la gran parte delle farmacie c.d. rurali –
in una località “per definizione” disagiata (per le sue caratteristiche,
diciamo, topodemografiche), che viene “premiata” dal sistema (se non altro,
come accennato, dalla riforma del ’68) con la previsione di un importo
annuo inversamente proporzionale al numero dei suoi abitanti, e dunque non
può aver più grande rilievo sotto tale profilo il comune o la frazione o il
centro abitato nel quale risulti residente (in senso lato o meno lato) il
suo titolare o gestore provvisorio.

È vero che su questo specifico aspetto alcune leggi regionali (come, ad
esempio, la l.r. Lazio n. 58/79 e la l.r. Piemonte n. 37/79, ma del resto –
specie in quegli anni – i legislatori regionali attingevano gli uni nel
lavoro degli altri) richiedono appunto ai fini del riconoscimento e
dell’erogazione dell’indennità di residenza, un “certificato di residenza
del titolare, gestore provvisorio o direttore responsabile” (così
testualmente recitano ambedue le dette leggi regionali); ma non pretendono
– e comunque non certo espressamente e/o in termini univoci – che la
residenza dell’interessato, a pena del diniego dell’indennità, riguardi il
comune o la località in cui è ubicata la farmacia.

Proprio la citazione della legge piemontese, comunque, ci permette di
richiamare il precedente giurisprudenziale meno lontano, che è la decisione
del Pretore di Novara n. 362 del 18/11/95, che approfondisce meritoriamente
il tema con un’ampia e convincente disamina a tutto campo, concludendola
infine nel senso ora illustrato.

In particolare, il Pretore, assumendo che la ratio della legge statale del
’68 – differentemente da quella dell’art. 115 del T.U.San. 1934, e perciò
in riforma di quest’ultimo – va ravvisata nella scelta di riconoscere
all’indennità di residenza il ruolo di indennizzo “per disagiata sede di
lavoro o servizio”, ricorda che, secondo i principi generali, una
disposizione regionale deve essere interpretata (quando evidentemente non
vi ostino altri criteri ermeneutici univocamente applicabili) nel senso di
attribuirle un significato conforme alle norme costituzionali.

Pertanto, continua la sentenza, anche l’art. 3 della l.r. Piemonte – che
richiede la produzione di un “certificato di residenza” del titolare (o
gestore) di farmacia rurale – va interpretato non già nel senso di aver
imposto all’interessato la residenza nel luogo di effettivo esercizio della
farmacia (perché questo, contrastando con il principio fondamentale di una
legge statale, vizierebbe per ciò stesso la disposizione di illegittimità
costituzionale), ma soltanto la produzione tout court di un (banale)
“certificato di residenza”, come peraltro la norma appena riferita (al pari
di quella omologa della legge laziale) si limita a recitare, senza quindi
ulteriori specificazioni.

Conclusivamente, dovrebbe perciò rivelarsi di una qualche utilità opporre
anche all’Asl gli argomenti lucidamente trattati dal Pretore di Novara,
confidando naturalmente che possano essere condivisi; diversamente, Lei e i
Suoi colleghi sarete costretti ad agire dinanzi al Tribunale (perché
purtroppo – una volta tanto è il caso di aggiungerlo – le preture sono
state soppresse…).

(gustavo bacigalupo) GB /cg

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