Sediva News del 12 luglio 2011
La manovra finanziaria
E’ stato pubblicato nella G.U. del 6 luglio u.s. il decreto legge di pari
data, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”, che costituisce naturalmente la manovra economica del Governo
che coinvolgerà il periodo 2011-2014.
Queste le principali novità che possono generalmente interessare la
farmacia e/o il suo titolare:
– verranno rivisti, con effetto dal 2013, i coefficienti di ammortamento
delle imprese; sarà un apposito decreto del Ministero dell’Economia a
provvedervi;
– è stato eliminato l’obbligo della fideiussione per il pagamento
rateale di debiti tributari superiori ad € 50.000 per la definizione
delle controversie fiscali attuate mediante accertamento con adesione,
conciliazione giudiziaria, adesione alle richieste erariali;
– dal 1° gennaio 2012 viene eliminato il regime dei minimi (che prevede
l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative
addizionali nella misura del 20%), che sarà infatti sostituito da
altro regime – destinato ai giovani fino a 35 anni che intraprendono
una nuova attività di impresa o professione o che l’hanno iniziata
dopo il 31/12/2007 (e che inoltre dichiarino ricavi o compensi non
superiori ad € 30.000 annui) – il quale consentirà l’applicazione di
un’imposta sostitutiva del 5% sia pure per un periodo massimo di
cinque anni;
– i contribuenti potranno definire eventuali contenziosi fiscali in cui
é parte l’Agenzia delle Entrate (con esclusione quindi delle imposte
richieste da enti territoriali, come, ad esempio, l’ici) pendenti
all’1/5/2011, sempreché la maggiore imposta accertata e/o la sanzione
irrogata sia inferiore ad € 20.000; in particolare, per le
controversie di valore inferiore ad € 2.000 sarà sufficiente versare
un importo forfetario di € 150, per quelle di ammontare superiore (e
sempre fino ad € 20.000) – ove il contribuente sia risultato
vittorioso in un qualsiasi grado del giudizio pendente – egli dovrà
versare il 15% del tributo o della sanzione in contestazione, mentre
in caso di sua soccombenza la percentuale sale al 50%, e infine – se
non vi è stata alcuna pronuncia – è dovuto l’importo pari alla metà;
– sempre per le liti fiscali (future) inferiori ad € 20.000, è stata
introdotta l’obbligatorietà della preventiva mediazione, con reclamo
da presentare ad un ufficio della stessa Agenzia che ha emanato l’atto
impositivo e, solo quando siano trascorsi novanta giorni senza la
conclusione di un accordo tra contribuente e Fisco, sarà consentito
adire la Commissione tributaria;
– le partite iva inattive da tre anni saranno cancellate d’ufficio
dall’Amministrazione finanziaria; quelle che, invece, il contribuente
ha dimenticato di “chiudere”, potranno essere estinte versando una
sanzione in misura ridotta di € 129;
– le perdite delle società di capitali possono essere riportate senza
limite di tempo (che precedentemente era di cinque anni), ma nella
misura percentuale dell’80% del reddito di ciascun anno successivo,
mentre, per le imprese individuali, i limiti attualmente in vigore
restano invariati;
– i pagamenti effettuati con carte di credito e di debito, ove
superiori ad € 3.000, non dovranno più essere segnalati all’Agenzia
delle Entrate dalle imprese e dai professionisti ai fini del c.d.
“spesometro”, ma saranno direttamente i gestori di tali carte a
segnalarli all’Anagrafe tributaria;
– sono state elevate le sanzioni nel caso di omessa presentazione degli
studi di settore o infedele dichiarazione dei dati ivi riportati,
violazioni che legittimano, peraltro, l’accertamento induttivo anche
senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza;
– verrà aumentata nel tempo l’imposta di bollo sui depositi titoli, fino
ad arrivare ad € 380 per quelli superiori ad € 50.000;
– è stato slittato al 1° ottobre il termine per l’esecutività degli
avvisi di accertamento notificati successivamente, la cui efficacia
potrà però essere sospesa per 180 giorni, in caso di sua impugnazione,
come previsto nel decreto sviluppo (ne abbiamo parlato a tempo
opportuno);
– verrà a breve introdotto l’obbligo del versamento del contributo
unificato per poter accedere al processo tributario, che dunque
diventerà più “caro”;
– tutti i processi pendenti nei quali è parte l’Inps, e aventi ad
oggetto materia previdenziale per importi non superiori ad € 500, si
estinguono automaticamente e al ricorrente è riconosciuta la pretesa
economica;
– i pensionati over 65, che continuano ad esercitare un’attività
professionale, saranno obbligati a mantenere l’iscrizione alla
relativa Cassa di Previdenza e al pagamento della conseguente
contribuzione;
– vengono prorogate per il 2012 le norme inerenti al parziale sgravio
fiscale e contributivo dei premi di produttività erogati ai dipendenti
del settore privato in attuazione degli accordi contrattuali
collettivi o aziendali (è un tema ben noto anche alle farmacie);
– i proprietari di auto con potenza superiore a 225kw dovranno versare €
10 per ogni kw eccedente; il mancato pagamento comporterà una sanzione
del 30% della somma dovuta;
– è stata ridotta dal 10 al 4% la ritenuta che le banche devono operare
sui bonifici effettuati dai contribuenti a favore di imprese che hanno
effettuato lavori di ristrutturazione che godono del beneficio del
36%, o lavori diretti al risparmio energetico che beneficiano del 55%;
– saranno agevolati gli accessi presso le banche e le poste per gli
accertamenti finanziari.
Questa, in sintesi, la manovra finanziaria (per quel che ci riguarda più da
vicino), che però, come del resto leggiamo tutti i giorni, si appresta a
subire mille tentativi di emendamento, molti dei quali andranno sicuramente
a segno, e quindi il testo che scaturirà dalla conversione in legge del
provvedimento potrà rivelarsi, sotto vari aspetti, molto diverso.
(stefano lucidi)
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