Sediva News del 5 luglio 2011
La dubbia detraibilità del canone di sub-locazione pagato dallo studente
fuori sede – QUESITO
Mio figlio frequenta la facoltà di farmacia in un’altra città e ha preso in
subaffitto da un suo collega una stanza di un appartamento da lui preso in
locazione. È possibile portare in detrazione i canoni pagati?
L’art. 15 comma 1, lettera i- sexies del TUIR riconosce – sia pure, come
sappiamo, a determinate condizioni – agli studenti iscritti ad un corso di
laurea “fuorisede” la detrazione Irpef del 19% dei canoni di locazione per
un importo non superiore ad euro 2.633,00 derivanti da contratti di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 43/1998.
Ora, considerato che questa disposizione fa testualmente riferimento alla
sola ipotesi di locazione, non contemplando invece la diversa ipotesi di
sub-locazione (come evidentemente va configurato lo schema contrattuale nel
concreto adottato tra loro dai due studenti), è possibile che, in caso di
verifiche sulla dichiarazione dei redditi, l’amministrazione finanziaria –
proprio avvalendosi del dato testuale e comunque in omaggio al massimo
formalismo – finisca per contestare la detrazione.
(mauro giovannini)
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