Sediva News del 01 luglio 2011

Collegato lavoro: le novità sui permessi per l’assistenza di familiari
del lavoratore con gravi disabilità

Anche su questo specifico aspetto il “Collegato Lavoro” ha infatti
apportato alla previgente disciplina variazioni importanti.

In particolare, il legislatore ha ristretto l’ambito di applicazione dei
permessi al lavoratore per l’assistenza prestata a propri familiari con
gravi patologie disabilitanti, perché il diritto a fruire dei ben noti
tre giorni mensili retribuiti non potrà ora essere riconosciuto a più di
un lavoratore con riferimento alla stessa persona disabile, salvo il caso
di figli con handicap in condizione di gravità, che potranno essere
assistiti, alternativamente tra loro, dall’uno o dall’altro genitore.

Un’ulteriore variazione della normativa precedente restringe al secondo
grado il vincolo di parentela o affinità che consente di beneficiare dei
permessi che, pertanto, non potranno più essere chiesti per assistere
parenti e affini di terzo grado (zii – nipoti in linea collaterale –
bisnonni), ma è fatto salvo il caso in cui il coniuge e/o i genitori
della persona da assistere siano deceduti o mancanti, o abbiano compiuto
65 anni di età ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.

Infine, il “Collegato lavoro” ha apportato modifiche anche in ordine alle
agevolazioni riguardanti l’assistenza a portatori di handicap, essendo
venuti meno, quali requisiti imprescindibili per il conseguimento dei
benefici, quelli della continuità ed esclusività dell’assistenza.

Ne consegue, quindi, che i permessi ex legge 104/1992 spettano anche al
dipendente che non possa dimostrare la continuità dell’assistenza perché
residente in un comune diverso da quello dell’assistito.

(marco porry)

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